In questo articolo facciamo il punto sulla normativa in materia di scarichi idrici: i riferimenti al Testo unico Ambiente e alla disciplina UE delle acque, la definizione dello scarico idrico, le diverse tipologie e le autorizzazioni per tipologia.
Il testo è tratto dal volume di S.Sassone “Vademecum dell’Ambiente” (EPC Editore 2020)
Nell'articolo
Tutela delle acque: la normativa nazionale e europea
La disciplina degli scarichi idrici si inserisce in un complesso articolato di norme contenute nella parte III del D.lgs. n. 152/06 “Norme in materia difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, che racchiude un approccio integrato del legislatore alla tutela e gestione del patrimonio idrico in generale, compreso l’assetto idrogeologico.
Normativa sugli scarichi idrici
Per gli scarichi idrici la normativa di riferimento è quella del Testo unico Ambiente, “Autorizzazione agli scarichi di acque reflue” agli Artt. 124-127, nel capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA).
Agli scarichi viene applicata la disciplina di cui alla parte III del TUA, escludendo da essa, ovvero dalla nozione sotto riportata, taluni rilasci di acque,
- per la produzione idroelettrica,
- per scopi irrigui
- e in impianti di potabilizzazione
- delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità in precedenza menzionati.
Scarichi idrici (le norme del d.lgs. 152/06)
La Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA)
- pone degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, per il raggiungimento dei quali la disciplina degli scarichi (Titolo III, capo III)
- detta criteri generali e norme di dettaglio per le singole tipologie di scarico, aggiungendosi, come strumento di tutela,
- indica una dettagliata disciplina autorizzatoria e di controllo (Titolo IV, capo II e capo III),
- regola un adeguato regime sanzionatorio (Titolo V).
Cosa sono gli scarichi idrici?
Premesso che con il termine “rete fognaria” deve essere inteso, sostanzialmente, un sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale, le “acque di scarico” rappresentano l’insieme delle acque reflue provenienti da uno scarico.
Scarico idrico definizione
Lo “scarico” rappresenta una “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.
Come si distinguono gli scarichi?
Si distinguono le seguenti tipologie di scarico:
- Scarico acque reflue domestiche;
- Scarichi industriali;
- Scarichi sul suolo;
- Scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali;
- Scarichi delle acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili;
- Scarichi in reti fognarie
Autorizzazioni scarichi idrici
L’effettuazione degli scarichi viene subordinata a:
- preventiva ricezione di una “autorizzazione”, concessa da un Autorità competente, anche per la semplice modifica;
- comunicazione, se viene apportata ad esso una modifica che non comporti differenze sul piano quantitativo e qualitativo rispetto alla precedente situazione.
Quali scarichi devono essere autorizzati?
Gli scarichi per essere effettuati, ovvero ottenere l’autorizzazione, devono rispettare gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e non superare taluni “valori limite”, fissati in relazione alla quantità di sostanza inquinante massima accettabile presente al loro interno (riportati nell’allegato 5, parte III, TUA), ovvero:
- in termini relativi, riguardo alla sua concentrazione massima ammissibile, alla sua quantità massima per unità di tempo, e alla sua quantità massima per unità di prodotto o materia prima lavorata;
- in termini assoluti, riguardo alla presenza di sostanze specifiche oppure gruppi/famiglie di inquinanti presenti nello scarico.
Autorizzazioni in deroga per gli scarichi
Limiti differenti possono essere stabiliti mediante l’autorizzazione in deroga a quelli citati, con la quale possono altresì essere fissate idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime; ciò può essere svolto per uno scarico specifico:
- dal gestore della fognatura, nel caso di scarico in rete fognaria mediante depuratore posto a valle del processo;
- dalla Regione competente, che, nell’ambito dell’autonomia concessa dall’ordinamento, in funzione dei carichi inquinanti massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, può disporre valori limite di emissione diversi dal caso generale, sia per quanto attiene la concentrazione massima ammissibile, sia a riguardo della quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini .
Procedura autorizzazione scarichi
Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione agli scarichi deve essere presentata ad una “Autorità competente”, che può consistere alternativamente in:
- Provincia;
- Ente di governo dell’ambito, se lo scarico è in pubblica fognatura.
Il rilascio deve essere ultimato dall’Autorità competente entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, ed in merito alla durata, rimane opportuno precisare che:
- l’autorizzazione rimane valida per quattro anni dal momento del rilascio (27);
- un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo;
- lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle
- prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata;
- per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
La normativa regionale, relativa agli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, può prevedere forme di rinnovo tacito della medesima, in relazione a specifiche tipologie, qualora gli scarichi siano soggetti ad autorizzazione.
Scarichi delle acque reflue urbane – le autorizzazioni
Infine, per quanto riguarda l’approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, le Regioni devono individuare le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, tenendo conto di:
Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche
Nel caso degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, indipendentemente dal fatto che siano servite o meno da idonei impianti di depurazione, sono le Regioni, in deroga ai criteri generali della disciplina, a poter stabilire un regime autorizzatorio particolare. L’autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie viene sempre ammessa, purché lo scarico avvenga nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Ente di governo dell’ambito (26), ovvero la forma di cooperazione tra Comuni e Province per l’organizzazione del servizio idrico integrato.
Quali sono gli scarichi industriali? Differenze con scarichi di acque reflue
Esistono alcune peculiarità che distinguono l’autorizzazione per gli scarichi delle acque reflue con quella relativa all’immissione delle acque reflue prodotte nel corso di un’attività industriale nei corpi recettori, riguardante nella fattispecie i dati trasmessi con la domanda, nella quale devono essere inclusi:
- indicazione di caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
- volume annuo di acqua da scaricare;
- tipologia del recettore;
- individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo;
- descrizione del sistema complessivo dello scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
- eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, qualora richiesto;
- indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
Scarichi sul suolo: quando è autorizzato?
In generale lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo viene proibito, salvo le seguenti eccezioni:
- qualora le Regioni individuino, per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producano acque reflue domestiche, sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi;
- per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie, con riferimento a quei sistemi che recapitino sul suolo le acque in caso di piogge eccessive;
- per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni;
- per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
Come gestire gli scarichi al suolo?
Al di fuori dei casi sopra citati, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere alternativamente:
- convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie;
- destinati al riutilizzo.
In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera, a tutti gli effetti, revocata. Resta comunque fermo il divieto assoluto di scarico sul suolo per talune sostanze, elencate al punto 2.1 dell’Allegato 5, parte III, TUA: composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell’ambiente idrico, composti organo fosforici, composti organostannici, sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso, ecc.
Autorizzazioni per Scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali
Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità devono rispettare i valori limite di emissione di cui all’Allegato 5, parte III, TUA.
Trattamento dello scarico di acque reflue urbane
Analogamente devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato, ed anche ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente gli scarichi di acque reflue urbane che:
- confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione;
- provengono da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, secondo le modalità indicate all’Allegato 5, parte III, TUA, rispettando i valori-limite di emissione (fissati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2 del TUA).
Spetta alle Regioni il compito di disciplinare gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto delle prescrizioni sopra riportate, e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.
Scarichi delle acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
Tenendo conto dei criteri generali relativi all’autorizzazione allo scarico, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello indicato al precedente paragrafo, secondo i requisiti specifici indicati nel citato Allegato 5.
Scarichi in reti fognarie: quando è autorizzato?
- Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall’Ente di governo dell’ambito competente:
- in base alle caratteristiche dell’impianto;
- in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore, nonché il rispetto dei criteri generali relativi alla disciplina degli scarichi di acque reflue urbane analizzati sopra.
- Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Ente di governo dell’ambito competente.
Scarico di rifiuti in fognatura: quando è ammesso?
Non viene ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, purché sia stato fatto l’accertamento dell’esistenza di un sistema di depurazione da parte dell’Ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi.
Spetta alle Regioni, una volta sentite le Province, stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
Sempre le Regioni disciplinano le modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all’avvio dell’impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.
Scarichi delle acque industriali – le autorizzazioni
L’autorizzazione relativa all’immissione delle acque reflue prodotte nel corso di un’attività industriale nei corpi recettori prevede una domanda con specifici dati da trasmettere:
- caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
- volume annuo di acqua da scaricare;
- tipologia del recettore;
- punto previsto per effettuare i prelievi di controllo;
- sistema complessivo dello scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
- eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, qualora richiesto;
- apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
Controllo degli scarichi
L’Autorità competente (Autorità) effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma
che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli: i punti dove vengono effettuati, ad eccezione di quelli domestici o ad essi assimilati, devono essere predisposti per permettere l’accesso per controlli da parte della stessa Autorità.
L’Autorità può effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi qualora necessari all’accertamento di:
- rispetto dei valori limite di emissione;
- prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari;
- condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso
ai luoghi dai quali origina lo scarico.
Sanzioni per inosservanza delle autorizzazioni allo scarico idrico
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico, fermo restando la disciplina sanzionatoria prevista dal Testo Unico Ambientale (di cui agli artt. 137-140 del TUA per le sanzioni penali, e gli articoli dal 133 al 136 per le sanzioni amministrative) l’Autorità procede alla diffida (stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze), cui si aggiunge, secondo la gravità dell’infrazione, una ulteriore sanzione qualora si verifichino le condizioni indicate nella tabella sottostante.
InSic suggerisce fra i libri di EPC Editore in materia di tutela dell’ambiente ed energia
Vademecum dell’ambiente
Sassone Stefano
Libro
Edizione: maggio 2020 (IV ed.)
- InSic suggerisce fra i corsi di Istituto Informa in materia di tutela ambientale: il corso di formazione sul Testo Unico Ambiente.
Testo Unico Ambiente: corso di formazione sulla normativa ambientale aggiornata
Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
24 Crediti formativi (CFP) CNI
INFORMA- Roma
Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali
Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po
Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore