Su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n. 9/2019, Andrea Quaranta (Environmental Risk and crisis manager) ci parla di sostenibilità e del ruolo dell’ambiente: perché l’ambiente non è soltanto un vincolo per l’azienda, ma può e DEVE essere considerato un veicolo di sostenibilità: ambientale, certo, ma anche economica, finanziaria e sociale.
Di seguito un estratto dalla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Il risk management applicato alla responsabilità ambientale è dominato dalle stesse logiche e dalle stesse difficoltà di tutti gli altri fattori di rischio. Le aziende tendono a minimizzare quello che è successo, a loro ma anche ad altre aziende; oppure tendono a fare dei distinguo decontestualizzati e decontestualizzanti; ancora, tendono a dimenticare il rischio appena corso per andare avanti, e via discorrendo.
Le aziende hanno la tendenza a basare le proprie previsioni sulle proprie esperienze passate, per quanto siano limitate se confrontate con le esperienze di tutto il mondo, senza prestare attenzione alle “prove fantasma”.
Il rischio di inquinare l’ambiente – e di doverne sopportare le conseguenze – deve fare i conti con tutte queste problematiche.
I fattori interni ed esterni incidenti sul Risk Management
Sullo sfondo, tutti i molteplici fattori interni ed esterni – compresa la loro combinazione – che influiscono sull’implementazione della strategia e sul conseguimento degli obiettivi di un’impresa, positivamente, ma soprattutto negativamente: i fattori di rischio sono proprio quelli che pregiudicano in senso negativo il raggiungimento degli obiettivi strategici.
Per poterli correttamente individuare, e quindi adeguatamente gestire, occorre un corretto ed adeguato assessment, un elemento chiave di un sistema di gestione ambientale.
Volendo in questa sede sintetizzare, si può dire che i principali rischi ambientali da inquinamento connessi ad un’attività industriale sono quelli relativi:
• alle emissioni inquinanti in atmosfera (malfunzionamenti o gusti dei filtri nei macchinari, che possono verificare emissioni di sostanze dannose verso risorse naturali, persone e cose);
• al pericolo di incendio, che come accennato obbliga a sostenere i danni diretti e indiretti subiti dalla propria attività, eventuali spese di bonifica e risarcimento di terzi danneggiati, compresi i danni causati dall’interruzione d’esercizio di imprese industriali terze;
• ai percolamenti di sostanze chimiche da aree di stoccaggio o di deposito, specie se tali aree non sono impermeabilizzate, cordonate e pavimentate, in funzione dell’aggressività chimica delle stesse;
• alle eventuali rotture e/o perdite di serbatoi interrati, di condotte o di vasche, causate magari anche dalla scarsa o inadeguata manutenzione;
• allo scarico di reflui fuori norma, causati, ad esempio, da un sovraccarico, da un guasto o per l’ingresso di reflui inadatti all’impianto di depurazione;
• agli sversamenti di sostanze inquinanti causati da errori umani;
• agli eventi pregressi all’acquisto di un sito, non adeguatamente presi in considerazione e/o valutati;
• al tipo e alla densità degli insediamenti circostanti;
• alla mancata conoscenza dell’evoluzione normativa applicabile all’azienda, e quindi alla potenziale non compliance ambientale.
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