Ilva, in Gazzetta il decreto sugli stabilimenti industriali strategici

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È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 4 dicembre, il decreto-legge 3 dicembre 2012 , n. 207 che riguarda la tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
Il provvedimento è stato emanato anche nell’ottica di consentire allo stabilimento Ilva di continuare la propria attività, ed infatti nel decreto legge, all’articolo 3, viene fatto uno specifico riferimento allo stabilimento tarantino.
Nell’articolo 1 si legge che negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, con un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell’occupazione e della produzione, il Ministro dell’ambiente può autorizzare, in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell’attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame nel rispetto degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del Codice Ambiente e delle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, pena la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall’ultimo bilancio approvato. In base all’articolo 2 rimane in capo ai titolari dell’autorizzazione integrata ambientale, la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell’osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa
Con specifico riferimento all’Ilva , l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società con decreto del Ministro dell’ambiente eprot. n. DVA/DEC/2012/0000547, contiene, di fatto, le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva dello stabilimento.
In base all’articolo 3 del DL 3 dicembre 2012, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, la società viene immessa nel possesso dei beni dell’impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dall’AIA, alla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi.
Viene quindi prevista, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta con la sua pubblicazione in Gazzetta) dovrà essere nominato con apposito DPR un Garante per l’applicazione del decreto che si avvarrà dell’ISPRA per acquisire atti e informazioni necessari che l’azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente eventuali criticità riscontrate nell’attuazione dell’AIA e proponendo le idonee misure, ivi compresa l’eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria

Redazione InSic

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