La sperimentazione ha una durata di dodici mesi a partire dal centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento (il Regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2017).
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Come aderire al sistema del vuoto a rendere
Per aderire al sistema (si veda art.3 del DM n.142/2017), gli esercenti dovranno compilare il Modulo di cui all’Allegato 1 del Decreto al momento dell’acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili, trasmettendo i dati per via telematica all’indirizzo vuotoarendere@minambiente.it o attraverso altre modalità indicate sul sito web del Ministero, o consegnando il modulo al distributore nel caso di filiera di tipo lungo o al produttore di bevande nel caso di filiera di tipo corto, al momento della consegna da parte di quest’ultimo dell’imballaggio pieno. L’adesione dell’esercente al sistema è ammessa anche in caso di somministrazione, nello stesso punto di consumo, di birra o acqua minerale in imballaggi non riutilizzabili.Deposito cauzionale e Monitoraggio del Sistema del Vuoto a rendere
Previsto un Deposito cauzionale (si veda art.4 del DM n.142/2017) rilasciato dagli esercenti aderenti alla filiera contestualmente all’acquisto dell’imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio vuoto.All’ Art. 6 del DM n.142/2017 si definisce anche un Sistema di monitoraggio da parte del Ministero dell’Ambiente finalizzato alla raccolta, all’analisi e alla valutazione dei dati della sperimentazione: riguarda distributori e produttori che dovranno trasmettere, anche attraverso le associazioni di categoria per via telematica all’indirizzo vuotoarendere@minambiente.it.Il sistema del vuoto a rendere
La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche:a) di tipo primario, ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera b), del Codice Ambiente;
b) riutilizzabili, ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera e), del Codice Ambiente;
c) conformi ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente del 2 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’ 11 maggio 2006, recante «Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità’ ai requisiti essenziali stabiliti all’articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»;
d) destinati all’uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale;
e) serviti al pubblico nei punti di consumo;
f) di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.
Riferimenti normativi
DECRETO 3 luglio 2017, n. 142 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare, ai sensi dell’articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n.224 del 25-9-2017)
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