Imballaggi dei rifiuti: modifiche alla Direttiva 2018/852

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Concludiamo l’analisi delle 4 direttive facenti parte del pacchetto dell'”Economia circolare” pubblicate sulla gazzetta europea L 150 del 14.6.2018.
Dopo aver affrontato le modifiche introdotte da Parlamento e Consiglio alla disciplina dei Rifiuti, delle Discariche e del comparto RAEE/Pile/veicoli fuori uso, analizziamo la Direttiva 2018/852 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Obiettivi della Direttiva di modifica
Le modifiche apportate alla Direttiva 94/62/CE riguardano gli obiettivi di recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio affinché riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un’economia circolare. Confermata anche in questo caso, la tendenza a riallineare le definizioni della Direttiva 94/62/CE con quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (a sua volta oggetto di modifica come abbiamo visto).
Gli Stati membri vengono incoraggiati ad adottare misure adeguate per incoraggiare l‘aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e il riutilizzo degli imballaggi. A tal fine si punta all’utilizzo di regimi di deposito-cauzione e altri incentivi, quali la fissazione di obiettivi quantitativi, il computo del riutilizzo ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e la differenziazione dei contributi finanziari per gli imballaggi riutilizzabili nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi.

Impatto ambientale degli imballaggi
Fra i punti di modifica la previsione che gli imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e gli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo siano conteggiati ai fini del conseguimento dei rispettivi obiettivi di riciclaggio degli imballaggi.
Non solo, si punta anche a ridurre al minimo l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in una prospettiva basata sul ciclo di vita, tenendo conto, ove opportuno, dei benefici derivanti dall’uso di biomateriali e materiali idonei al riciclaggio multiplo, ma spiegano le Istituzioni europee: “Laddove sia indispensabile ricorrere a imballaggi monouso per garantire l’igiene degli alimenti, la salute e la sicurezza dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a garantire il riciclaggio di tali imballaggi”.

Obiettivi del riciclaggio
Sempre tornando al riciclaggio, la Direttiva 2018/852 richiede agli Stati membri di fissare obiettivi strategici a lungo termine chiari per evitare che i materiali riciclabili siano relegati ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, e li fissa lei stessa fornendo indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, nell’elaborare i loro piani nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto degli investimenti, spiegano Consiglio e Parlamento, anche attraverso i fondi dell’Unione, dando priorità alla prevenzione, compresi il riutilizzo e il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti.
Fra gli altri punti di modifica, spicca poi la distinzione fra obiettivi di riciclaggio per metalli ferrosi e alluminio perché ciò comporterebbe un maggior riciclaggio dell’alluminio, con risparmi significativi in termini di energia e riduzione delle emissioni di anidride carbonica
La Direttiva richiede poi attenzione ai flussi di rifiuti di imballaggio specifici, quali i rifiuti di imballaggio di origine domestica, commerciale e industriale, nonché i rifiuti di imballaggio composito.

Calcolo degli obiettivi
E sul calcolo degli obiettivi di riciclaggio, secondo l’Europa dovrebbe basarsi sul peso dei rifiuti di imballaggio immessi nel processo di riciclaggio, tuttavia, al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri in deroga, potranno essere autorizzati a stabilire il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati sulla base della misurazione dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita.
Ulteriori precisazioni poi sui materiali dei rifiuti di imballaggio che possono essere considerati riciclati, purché siano destinati al successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze, ai fini della loro funzione originaria o per altri fini; la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata tra i rifiuti riciclati, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati.

Spedizione dei rifiuti di imballaggio
In materia di spedizione dei rifiuti di imballaggio, la Direttiva richiede agli Stati di avvalersi dei poteri ispettivi di verifica della conformità A tal fine gli Stati membri potrebbero collaborare con altri soggetti interessati, quali le autorità competenti del paese di destinazione, organismi di verifica esterni indipendenti od organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, istituite nell’ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore, che potrebbero effettuare controlli fisici e di altra natura su impianti ubicati nei paesi terzi.
Si richiama poi il regime di responsabilità estesa del produttore per la quantità e il tipo di imballaggio utilizzato: esistono però secondo l’Europa difformità nelle legislazioni comunitarie in materia, pertanto le norme a riguardo previste nella direttiva 2008/98/CE, dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di imballaggi.

Progettazione degli imballaggi
Si segnala poi la revisione dei requisiti essenziali della direttiva 94/62/CE e del relativo allegato II in un’ottica di miglioramento della progettazione degli imballaggi per il riutilizzo e un riciclaggio di alta qualità.
Viene ribadita anche in questa direttiva, così come in altre del Pacchetto che è opportuno migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.
In tal senso le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci, mentre la verifica della conformità dovrebbe essere basata solo sui dati che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.
Si delega quindi la Commissione ad integrare e modificare la direttiva 94/62/CE, anche attraverso consultazioni di esperti nazionali che facciano parte delle riunioni al momento della preparazione degli atti delegati.

Riferimenti normativi
Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
GU L 150 del 14.6.2018

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Redazione InSic

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