Lo stabilisce la sentenza della Cass. pen., Sez. III, n. 39261/2018.
Il commento della sentenza è a cura di Andrea Quaranta (Consulente, Natura Giuridica) e tratta dalla banca Dati Sicuromnia dove è disponibile il testo completo della sentenza.
Il fatto
Un Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per l’annullamento di un’ordinanza del Tribunale con la quale era stato annullato un decreto di sequestro preventivo relativo alla sede secondaria di una società, nell’ambito di indagini per i reati di cui all’art. 659 commi 1 e 2 cod.pen., per i quali il Tribunale aveva escluso la sussistenza del fumus commissi delicti e il periculum in mora (le attività rumorose non avevano avuto idoneità a disturbare un numero indeterminato di persone e, trattandosi di stabile condominiale, non era configurabile la contravvenzione, che richiede che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad una più consistente parte degli occupanti l’immobile e non solo all’abitante del piano sovrastante o sottostante).
Per l’annullamento della ordinanza, il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 659 cod.pen.: il Tribunale avrebbe erroneamente escluso il fumus del reato di cui all’art. 659 comma 2 cod.pen. sulla scorta di una errata interpretazione della legge penale.
Secondo la Cassazione
La Cassazione ha ricordato come, in tema di immissioni, non può ritenersi escluso il disturbo della quiete pubblica, nel caso di immobile condominiale, nel caso in cui abbia interessato esclusivamente gli abitanti sovrastanti il laboratorio di panificazione: “ritenuta pacifica la natura di reato di pericolo della contravvenzione prevista dall’articolo 659 cod. pen., tanto che la violazione può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone”.
Inoltre, secondo la Suprema Corte, l’ambito di operatività dell’art. 659 cod. pen., con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge 447/95, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2 della legge quadro; quando, invece, la condotta si sia concretata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell’autorità che regolano l’esercizio del mestiere o dell’attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall’art. 659 comma 2 cod. pen., mentre, nel caso in cui l’attività ed il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall’art. 659, comma 1 cod. pen. indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l’abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso (da ultimo Sez. 3, n. 25424 del 5/6/2015 (dep. 20/6/2016), Pastore).
In tale ambito si è poi precisato che l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Montali).
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