Discarica rifiuti

Impermeabilizzazione discariche: Interpello MASE, i criteri costruttivi e la normativa

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La Regione Veneto attraverso apposito interpello ha chiesto alla Direzione generale ambiente del MASE alcuni chiarimenti merito ai criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica in particolare per impianti costruiti ante D.Lgs. n.36/2003 per i quali la realizzazione di uno strato minerale compattato di impermeabilizzazione risulterebbe difficoltosa.

Il MASE risponde riepilogando i riferimenti costruttivi degli strati secondo la normativa nazionale ed europea e rispondendo sul merito della questione posta dalla Regione sulla instabilità dei rifiuti smaltiti,

Impianti rifiuti non pericolosi: come realizzare la copertura finale

Il quesito avanzato dalla Regione Veneto si pone rispetto alla realizzazione dello strato di copertura finale degli impianti per rifiuti non pericolosi: secondo la Regione, in alcuni casi, per le discariche ante D.Lgs. n.36/2003, non sarebbe possibile realizzare un pacchetto di copertura conforme a quanto prescritto dal decreto, vista la scarsa stabilità e/o la capacità portante del corpo rifiuti che non consentirebbe la realizzazione di uno strato minerale compattato di impermeabilizzazione. Al contempo non sarebbe possibile mantenere questi siti in gestione operativa con la sola copertura provvisoria.

La Regione chiede se sia possibile procedere all’approvazione di progetti che, pur garantendo i requisiti richiesti dalla normativa (impermeabilizzazione, capacità di drenaggio dei gas di discarica e delle acque meteoriche, protezione dall’erosione e inserimento paesaggistico), prevedano soluzioni tecniche alternative per la realizzazione della copertura superficiale finale rispetto a quelle indicate nell’Allegato 1 al D.Lgs. n.36/2003.

Criteri costruttivi degli impianti di discarica – la normativa italiana ed europea

Nella risposta ad interpello il MASE raccoglie la normativa applicabile ai criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica:

  • La Direttiva Discariche 31/1999/CE (Direttiva Discariche)
  • Il D.Lgs. n.36/2003 (attua in Italia la Direttiva Discariche) come modificato dal D.Lgs. n.121/2020
  • La direttiva 2018/850/UE di modifica alla Direttiva Discariche

I criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica sono regolati dalla direttiva 2018/850/UE: al punto 3.3 dell’Allegato 1, regola la realizzazione dell’impermeabilizzazione di superficie e per la copertura delle discariche per rifiuti non pericolosi richiede la realizzazione dello strato di

  • drenaggio dei gas, dello strato minerale impermeabile;
  • drenaggio con spessore maggiore di 0,5 metri e
  • ricopertura superiore di spessore maggiore di 1 metro.

Coperture per impianti di discarica: gli strati e le caratteristiche ambientali minime

Il D.Lgs. n.121/2020 modifica il paragrafo 2.4.3 dell’Allegato 1 del D.Lgs. n.36/2003 che ora riporta che la copertura superficiale finale, per le discariche per rifiuti non pericolosi, deve essere realizzata mediante una struttura multistrato. In particolare, c’è un elenco minimo degli strati che, dall’alto verso il basso, devono comporre la copertura superficiale finale e le loro caratteristiche tecniche e costruttive:

  • 1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l’erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
  •  2. strato drenante di materiale granulare con spessore s ≥ 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità (K > 10-5 m/s). Può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. ;
  • 3. strato minerale compattato dello spessore s ≥ 0,5 m e di conducibilità idraulica k ≤ 1 x 10-8 m/s integrato da un rivestimento impermeabile superficiale.

(si veda nell’interpello le caratteristiche specifiche di questi strati)

Strati di impermeabilizzazione delle discariche: nessuna deroga

Secondo il MASE non si prevedono deroghe alla realizzazione di tale pacchetto minimo, di cui lo strato minerale compattato è parte integrante. La norma prevede unicamente la possibilità di realizzare lo strato minerale compattato di spessore inferiore a 0,5 m completato con materiali geosintetici di impermeabilizzazione, se comunque sono garantite prestazioni equivalenti in termini di tempo di attraversamento della barriera. Ma soluzioni simili devono essere approvate nel corso dell’iter di rilascio dell’autorizzazione.

Il rispetto delle prescrizioni e dei requisiti tecnico costruttivi contenuti nel D.Lgs. n. 36/2003 costituiscono attuazione delle migliori tecnologie disponibili.

Ad oggi non risultano definiti ulteriori riferimenti tecnico/normativi che permettano di procedere alla realizzazione di pacchetti di copertura finale alternativi a quelli descritti dal D.Lgs. n. 36/2003.

Come risolvere l’instabilità dei rifiuti smaltiti in discarica?

Quanto alla instabilità dei rifiuti smaltiti, MASE indica che

  • il D.Lgs 36/2003prevede che siano effettuate idonee verifiche di stabilita per tutte le diverse fasi di vita della discarica del corpo rifiuti abbancati anche al fine di garantire la sicurezza dell’ambiente e della salute umana
  • in base all’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003, il titolare dell’autorizzazione o, su sua delega, il gestore delle discariche autorizzate prima dell’entrata in vigore del c.d. decreto discariche, erano tenuti a presentare all’autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni del decreto stesso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore.
  •  Si ricorda, infine, che la copertura superficiale finale della discarica nella fase post operativa può essere preceduta dalla realizzazione di una copertura provvisoria, con struttura semplificata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento (paragrafo 2.4.3 dell’Allegato 1, D.Lgs. n.36/2003). Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l’infiltrazione nel corpo rifiuti.

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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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Antonio Mazzuca

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