Impianti combustione: criteri per utilizzo di combustibili a fini di ricerca e sperimentazione

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Con Decreto del 26 settembre 2017 il Ministero dell’Ambiente indica i criteri e le modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall’applicazione delle prescrizioni dell’allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico Ambiente).

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I requisiti dei carburanti ed il loro utilizzo
L’Art. 2 del DM 26/09/2017 indica l’utilizzo dei materiali può avvenire negli impianti di combustione ad uso industriale ubicati in installazioni o stabilimenti dotati delle autorizzazioni previste dall’art. 3 e non può avere una durata superiore ad un anno; non è in tutti i casi ammesso presso impianti che prevedono l’uso simultaneo di più combustibili.
Il deposito e il trasporto dei materiali ai fini dell’utilizzo può avvenire solo a seguito del rilascio dell’autorizzazione (prevista all’art. 3 e ) ulteriore alla autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale o autorizzazione alle emissioni eventualmente già esistente nello stabilimento. Il trasporto (art. 2 comma 3) avviene presso le sedi dei fornitori e dell’impianto di combustione, in modo separato rispetto ad altri materiali, allegando copia dell’autorizzazione sopra citata, messa a disposizione dal gestore dell’impianto di combustione (art. 2 comma 4).
Per i materiali ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 184-bis del D.Lgs. n.152/2006 il requisito della legalità dell’utilizzo si considera soddisfatto, ferma restando la dimostrazione degli altri requisiti previsti da tale articolo.
L’utilizzo non è ammesso, su materiali corrispondenti, per tipologia e caratteristiche, a quelli già oggetto di tale utilizzo a fini di ricerca e sperimentazione. nello stesso o in altro impianto (art. 2 comma 6).

Autorizzazioni
Il DM 26/09/2017 indica all’art.3 le Procedure autorizzative da seguire richiedendo il rilascio di una specifica autorizzazione per l’utilizzo dei combustibili, ulteriore rispetto a autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale o autorizzazione alle emissioni, i cui tempi di rilascio sono ridotti della metà rispetto a quelli delle altre. L’art. 4 descrive quindi l’istruttoria indicando il contenuto della domanda autorizzativa: occorre una relazione tecnica che, sulla base degli elementi di valutazione dell’allegato I e degli ulteriori elementi di valutazione pertinenti al caso specifico, descriva il programma di utilizzo, le finalità di ricerca e sperimentazione e la convenienza della sperimentazione. La relazione descrive anche i rifiuti derivanti dalla combustione.

Controlli
All’Art. 5 il Ministero Ambiente regola il controllo trimestrale dell’autorità competente sugli impianti in cui si effettua l’utilizzo dei carburanti al fine di verificare il rispetto delle autorizzazioni (vedi punto 3), i cui costi sono a carico del gestore dell’impianto di combustione.
Infine, (art. 6) entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun utilizzo previsto dall’art. 1, il gestore dell’impianto interessato, invia al Ministero dell’ambiente ed al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca una relazione contenente i risultati della sperimentazione, che include i valori di emissione oggetto di monitoraggio.

Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 26 settembre 2017
Criteri e modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall’applicazione delle prescrizioni dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n.237 del 10-10-2017)

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Redazione InSic

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