Impianti di combustione medi: il decreto di riordino della disciplina ambientale

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In Gazzetta il Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, relativo alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi. Il Decreto detta anche il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera in attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi).
Il decreto è vigente a partire dal 19 dicembre 2017.

Contenuti del decreto
Il decreto era stato annunciato nel Consiglio dei Ministri del 10 novembre, ma La Delega al Governo per la sua emanazione risale alla Legge di Delegazione europea 2015 (Legge 12 agosto 2016, n. 170).
Il testo contiene l’aggiornamento della disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale mediante la modifica e l’integrazione delle disposizioni della parte quinta del D.Lgs. n.152/2006 (di seguito Codice Ambiente) per quanto riguarda l’installazione e l’esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli.
Il provvedimento riguarda in particolare gli impianti con potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato; ma il decreto detta norme unificate per il controllo delle emissioni di particolari tipi di inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri), attraverso l’aggiornamento dei valori limite di emissione.
Si porta poi a compimento la razionalizzazione delle procedure autorizzative, si riconosce agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni e si aggiorna il sistema delle sanzioni penali e amministrative.

Le modifiche agli articoli del Codice Ambiente
Il decreto consta di 6 articoli: gli articoli 1,2 e 3 modificano la Parte Quinta del Codice Ambiente (NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL’ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA) rispettivamente nel
Titolo I – PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ (art. 267-281)
Titolo II: IMPIANTI TERMICI CIVILI (artt. 282-290)
Titolo III – COMBUSTIBILI (artt. 291-298)

Le modifiche agli allegati al Codice Ambiente
L’articolo 4 apporta modifica agli allegati alla Parte Quinta del Codice, in particolare all’
ALLEGATO IV Impianti e attività in deroga
ALLEGATO V Polveri e sostanze organiche liquide
ALLEGATO VI Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione
ALLEGATO IX Impianti termici civili

Entrata in vigore
Si specifica all’art. 5 del Decreto che, se al momento dell’entrata in vigore del decreto uno o piu’ impianti o attivita’ ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all’articolo 272 (Impianti e attività in deroga), comma 4, del Codice Ambiente, il gestore dovrà presentare all’autorita’ competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.183/2017 (ovvero il 19 dicembre 2017), una domanda di Autorizzazione: in sua mancanza, lo stabilimento si considererà in esercizio senza autorizzazione.

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2017
(GU Serie Generale n.293 del 16-12-2017)

Redazione InSic

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