Impianti di incenerimento rifiuti: i dati del Modello entro il 31 ottobre

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Il Comitato Kyoto ha pubblicato la Delibera 21/2013 con la quale è stato approvato il Modello per la Comunicazione dei dati sull’incenerimento dei rifiuti.La Delibera 21/2013 è stata emanata ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 13 marzo 2013 n.30, il decreto che, in attuazione della Direttiva 2003/87, perfeziona ed estende il sistema comunitario per lo scambio di emissioni di gas serra.

Il Modello deve contenere i dati previsti nell’articolo 2 del D.Lgs. 30/2013. I gestori degli impianti di incenerimento di potenza superiore a 20MWt devono comunicarlo entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2013 per posta elettronica, scegliendo quale riferimento l’anno 2011 o 2012, e corredandolo con l’Attestato di verifica rilasciato da un verificatore accreditato (le modalità di trasmissione d il contenuto dell’Attestato di verifica sono dettagliatamente previsti all’articolo 2 della delibera n.21/2013.).

La comunicazione del Modello deve avvenire ogni anno, e va rinnovata nei contenuti ad ogni rinnovo del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto .
Il Comitato verificherà le cause di esclusione degli impianti, previste all’articolo 2 co 2 del D.Lgs.30/2013: se l’impianto non risulta in possesso dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, il gestore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione, entro 30 gg dal ricevimento della notifica da parte del Comitato.

In allegato la Delibera 21/2013 ed il relativo Modello per la comunicazione dei dati sull’incenerimento dei Rifiuti

Allegati

Redazione InSic

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