Nuova sentenza tratta dalla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro!
Il caso analizzato, fra gli altri, nella rubrica “Rassegna della Giurisprudenza” riguarda la costruzione di un impianto industriale per il riciclaggio di inerti ritenuto non ammissibile in relazione alla previsione di zona agricola impressa all’area dallo strumento urbanistico.
Il commento della sentenza del TAR Campania, sez. VIII Napoli, n. 3356 del 20/06/2017 è a cura dell’Avvocato S. Casarrubia.
Il caso
Una società intende costruire un impianto per il recupero di rifiuti speciali. Richiede al comune il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere edili. Il permesso, tuttavia, è denegato perché “l’intervento proposto, che trattasi di impianto industriale per il riciclaggio di inerti, non risulta conforme alle destinazioni d’uso della Zona omogenea “E” – (verde Agricolo) del PRG vigente”.
Ciò sottintende che, ancorché non si evince espressamente dalla pronuncia in commento, che l’autorizzazione non è richiesta ai sensi dell’art. 208 TUA (cd. procedura ordinaria), dove l’autorizzazione costituisce “variante allo strumento urbanistico”; ma ai sensi degli artt. 214 e 216 del TUA (cd. procedure semplificate), dove tale effetto non si ha.
Il ricorrente, in ogni caso, ritiene che la destinazione agricola non implicherebbe di per sé l’impossibilità di qualunque edificazione.
Secondo il T.A.R.
Il T.A.R. respinge ricorso. Vero è che la destinazione agricola di un sito non è di per sé funzionale al solo uso strettamente agricolo del terreno (cfr. Consiglio di Stato n. 352/11); ma non va trascurato che tale destinazione è volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni (Consiglio di Stato n. 2166/2010). Per cui, se si considera che uno degli scopi per cui non si ammette l’edificazione di tipo residenziale in aree agricole (se non in determinate eccezioni) è quello di evitare la cementificazione del territorio, a maggior ragione non si può consentire la realizzazione di un’opera – riciclaggio di inerti – che, quanto alle sue caratteristiche costruttive e di utilizzazione, introduce un impatto negativo sul territorio ancor più marcato.
Va da sé che, in tali casi, la variante urbanistica potrebbe essere preliminarmente richiesta ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010, sul presupposto indefettibile che “lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti”.
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