Impianti di gestione rifiuti: indicazioni per gestione stoccaggio e prevenzione dei rischi

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Disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente la Circolare ministeriale n.4064 del 15 marzo 2018 della Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – RIN “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”: sono rivolte a tutte le strutture territoriali di competenza in grado di eseguire controlli; si tratta di criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti.

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Obiettivi della Circolare
La Circolare parte dal recente verificarsi di incidenti nel settore rifiuti, fatto che ha reso necessario un confronto fra Vigili del fuoco e Ministero Ambiente per trovare sinergie atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti. Il punto di partenza restano le recenti linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti in vigore: si elencano di conseguenza, percorsi utili per la gestione delle situazioni critiche, da implementare a cura delle Autorità preposte.

La pluralità di procedure autorizzative
Nel paragrafo 2 la Circolare n.4064/2018 richiama la pluralità di procedure autorizzative previste dalla normativa per l’autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti inteso sia come operazioni di smaltimento sia come operazioni di recupero: tale pluralità può comportare una disomogenea applicazione, da parte dei gestori degli impianti, delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza degli impianti ove vengono effettuati stoccaggi di rifiuti.
Qualora lo stoccaggio di rifiuti annoveri un’attività di cui all’allegato I al D.P.R. 151/2011, il ministero raccomanda di dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto.

Prevenzione del rischio negli impianti di gestione rifiuti
Al Par.4 si dettano anche indicazioni sulla prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti: l’attività deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all’esercizio dell’impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione, ricorda il Ministero.
Pertanto, in caso di incendio, devono seguire tutte le opportune azioni previste nel piano di gestione dell’emergenza, anche in conseguenza dei possibili rischi di natura chimicobiologica.

Stoccaggio dei rifiuti
Secondo il Ministero
-i rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza, con particolare riferimento al posizionamento in bacini a tenuta per contenimento di eventuali sversamenti in fase di movimentazione dei contenitori o di rottura dei medesimi
– i rifiuti di natura solida possono essere stoccati anche in cumuli di altezza variabile.
Opportuno garantire un’adeguata ventilazione degli ambienti, limitare le altezze dei cumuli, e assicurare che i quantitativi di rifiuti in ingresso all’impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili. Necessario poi che il personale sia adeguatamente formato, anche in relazione al contrasto del rischio incendio e sotto la supervisione di un direttore operativo cui spetta un ruolo di controllo generale.

Prescrizioni generali negli atti autorizzativi
Infine al par.6 della Circolare n.4064 del 15 marzo 2018 si ricorda che la gestione operativa dell’impianto venga affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato e che abbia superato le verifiche di idoneità previste dall’art. 13, comma 1, del DM 3 giugno 2014, n. 120: a lui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione.
Il direttore tecnico, che deve essere sempre presente in impianto, deve assicurare, ovvero collaborare con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. Il par.6.1 detta tutti gli accorgimenti operativi e gestionali che il direttore tecnico è chiamato a svolgere.

Controlli sulla Gestione dei Rifiuti
Per quanto concerne invece gli impianti al di fuori dell’A.I.A., è essenziale definire una strategia che assicuri una maglia di controlli più ampia possibile.
Per agevolare le attività di controllo che qualunque autorità di polizia giudiziaria può svolgere sul territorio, occorre definire una scheda esemplificativa, ove comprendere anche tutte quelle verifiche di tipo visivo e speditivo che consentono già ad un primo esame di valutare la regolarità di un impianto ed in particolare quantomeno: la verifica dei quantitativi in deposito rispetto a quelli autorizzati ed a quelli riportati sul registro di carico e scarico, il rispetto delle aree di stoccaggio e la coerenza dei rifiuti ivi previsti, la presenza di tracce di sversamento, la presenza dei presidi antincendio (si veda scheda allegata alla Circolare ).

Riferimenti normativi:
Circolare ministeriale n.4064 del 15 marzo 2018
“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”

Redazione InSic

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