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Impianti stoccaggio rifiuti: linee guida per gestione operativa e rischi

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Con Circolare del Ministero Ambiente del 21 gennaio 2019 n.1121 recante Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, il Dicastero dell’Ambiente regolamenta criteri operativi e gestionali per prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.
Realizzata in collaborazione con il Dipartimento VV.F. cerca di rispondere ai frequenti e gravi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti.

La Circolare annulla e sostituisce il Documento prot. 4064 del 15/03/18 che aveva apprestato una prima regolamentazione dei fenomeni di incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti sotto il profilo dell’impegno di risorse e di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggi ambientali e di investigazioni.
In questa Circolare, che si pone in ottica di revisione del Documento prot. 4064 del 15/03/18 sono state coinvolte anche le amministrazioni regionali e le agenzie ambientali già interessate nella fase preliminare, per un’ottimizzazione ed aggiornamento dei relativi contenuti.

Campo di applicazione
Le linee guida riguardano le attività di:
• Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del D.Lgs. n.152/2006, effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006) e D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006), e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);
• Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del D.Lgs. n.152/2006, in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 dell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, ovvero ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006;
• Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell’ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
• Stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali.

La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti
Nel paragrafo 4. “La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti” si ricorda che l’attività svolta negli impianti di gestione dei rifiuti deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione degli incendi. Tuttavia, prioritariamente alla corretta gestione della fase operativa dell’emergenza, occorre limitare il rischio di incendio riducendo sia la probabilità che l’incendio si verifichi sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l’innesco; per questo assume grande importanza l’attività della prevenzione del rischio, attraverso:
• l’ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
• l’adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti;
• il controllo e il monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore;
• l’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.

Prescrizioni Generali
In paragrafo 5 le “Prescrizioni generali” da richiamare negli atti autorizzativi si specifica che devono essere individuati i requisiti tecnici generali ed organizzativi obbligatori per tutti gli impianti che effettuano gestione dei rifiuti, nonché gli accorgimenti operativi cui i gestori devono attenersi per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza. Requisiti e accorgimenti che possono anche differenziarsi in base alla tipologia di rifiuti e di trattamento eventualmente effettuato da ciascun impianto.
Spetta conseguentemente all’autorità competente la valutazione delle prescrizioni più appropriate da inserire negli atti autorizzativi di competenza. Laddove, invece, l’operatività di un impianto non sia subordinata ad un procedimento autorizzativo espresso, spetta comunque all’autorità competente l’adeguamento della modulistica di autocertificazione che il gestore dovrà presentare congiuntamente all’istanza di inizio attività.

Modalità di gestione dell’Impianto
Il Ministero Ambiente richiede in Paragrafo 6. (“Modalità di gestione) che in fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell’impianto sia affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione.
Deve essere sempre presente in impianto durante l’orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. Può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell’incarico e ne sia garantito comunque il controllo.

Controlli ambientali
Infine, in paragrafo 7. (“Controlli ambientali”) il Ministero Ambiente sottolinea l’importanza della attività di controllo per assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto dei criteri di protezione ambientale stabiliti dal legislatore.
Come rilevato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, la natura degli impianti e la tipologia di attività in essi svolte, richiederebbero un’azione di prevenzione coordinata sia nella fase autorizzativa a monte, sia nella fase di esercizio, attraverso controlli documentali e fisici presso gli impianti. L’esecuzione dei controlli presso gli impianti deve essere effettuata da personale adeguatamente formato ed auspicabilmente effettuata da squadre in grado di adempiere al maggior numero di attività richieste nel caso specifico, in maniera da realizzare un processo virtuoso che sviluppi la collaborazione tra tutte le strutture dell’Agenzia regionale/provinciale, finalizzata all’effettivo coordinamento tra tutte le forze ispettive con competenze sui controlli ambientali.
Come noto, ISPRA e le Agenzie ambientali del sistema regionale svolgono attività di controllo nell’ambito degli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nazionale e regionale, mentre le Province svolgono i controlli sugli impianti autorizzati ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Riferimenti normativi:
Circolare ministeriale del 21 gennaio 2019
recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”


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Redazione InSic

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