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In Gazzetta la Legge sugli Eco-reati

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In Gazzetta Ufficiale n.122 del 28-5-2015 è stata pubblicata la Legge 22 maggio 2015, n. 68Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” in materia di ecoreati, annunciata su queste pagine nei giorni scorsi (vedi sotto i diversi approfondimenti).
La Legge n.68/2015 entra in vigore dal 29 maggio 2015, e come già visto prevede (art. 1) l’inserimento nel Codice Penale del “Titolo VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente” con 5 nuovi reati contro l’ambiente introdotti con gli articoli 452 bis-undecies).


L’articolo 2 della Legge n.68/2015 apporta modifiche anche alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82” aumentando le sanzioni per i reati previsti dal Regolamento UE che applica le disposizioni della Convenzione di Washington.

In attesa dell’entrata in vigore domani della Legge, sul sito del Ministero dell’Ambiente arriva la notizia che già dall’inizio dello scorso anno il Ministero dell’Ambiente si è costituito parte civile in 45 processi penali relativi a reati contro l’ambiente di diversa gravità, la maggior parte dei quali legati alla gestione, al traffico e allo smaltimento illecito di rifiuti, e sono celebrati in diverse zone d’Italia.
Lo si apprenderebbe dalla relazione sul contenzioso in ambito penale redatta dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente, in cui si riferisce che sono venticinque i processi in città del sud, dieci al centro e altrettanti al nord per un totale di 45 contenziosi.
E sempre sul sito del Ministero è stata riportata l’intervista del ministro Galletti, pubblicata sul settimanale Avvenire, dove il titolare del Dicastero ha rivelato come, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Eco-Reati, salutata come una “svolta culturale” (nonostante alcune resistenze del mondo imprenditoriale), partiranno immediatamente le bonifiche,e lo stesso Ministero ha deciso di costituirsi parte civile al processo Eternit.
Il ministro ha anche parlato delle verifiche su queste attività, che sono state garantite da un protocollo d’intesa firmato con Delrio, D’Angelis e Cantone per il controllo dell’Anac sugli appalti del dissesto idrogeologico. “Uno schema da applicare anche alle bonifiche, a cominciare dalla ‘terra dei fuochi'”, riferisce ilo ministro nei passaggi dell’intervista.

———————————————————-NOTIZIA DEL 20 MAGGIO 2015
Eco-reati: il DDL diventa legge: 5 i nuovi delitti contro l’ambiente

È arrivato ieri, 19 maggio 2015, il sì definitivo del Senato al ddl Ecoreati (atto 1345) che introduce, nuovi delitti contro l’ambiente all’interno del nostro ordinamento.
Una nota del Senato ci spiega il contenuto del DDL e le modifiche effettuate durante l’esame parlamentare, con particolare riferimento all’articolo 1 comma 1 del ddl che introduce nel libro II del codice penale il Titolo VI-bis, “Dei delitti contro l’ambiente”.

Sono 5 i nuovi delitti contro l’ambiente:
Inquinamento ambientale;
Disastro ambientale;
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
Impedimento del controllo;
Omessa bonifica

Inquinamento ambientale -art.452 bis CP
Spiega il Senato che il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (primo comma). Il secondo comma prevede un’ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-ter), si prevede per l’inquinamento ambientale aggravato dall’evento un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto ovvero:
-la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall’inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale (escluse le malattie di durata inferiore a 20 gg.: è il caso in cui la lesione personale è punibile a querela);
la reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave;
la reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima;
la reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona.
Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.

Disastro ambientale – art. 452-quater CP
Il delitto di disastro ambientale (articolo 452-quater), che, raccogliendo l’auspicio formulato dalla Corte costituzionale (Sentenza 327 del 2008) in ordine alla tipizzazione di un’autonoma figura di reato, punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale.
Il delitto è definito, alternativamente, come: un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa all’incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo.
La definizione del delitto si avvicina a quella elaborata dalla Cassazione, che per la configurazione del disastro ambientale ha affermato che “è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente un numero indeterminato di persone” (Cass., Sez. V, sent. n. 40330 del 2006). Successivamente, conformemente a tale orientamento, la Cassazione è pervenuta ad isolare alcuni requisiti che caratterizzano la nozione di disastro specificamente nella potenza espansiva del nocumento e nell’attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità (Cass, Sez. III, sent. n. 9418 del 2008). La nuova disposizione codicistica reca infine una clausola di salvaguardia “fuori dai casi previsti dall’articolo 434”, in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (cd. disastro innominato) che finora, in assenza del delitto di disastro ambientale, ha assolto ad una funzione di supplenza e chiusura del sistema. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – art.452- sexies CP
Il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452- sexies), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività» (primo comma). Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l’evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se dal fatto deriva poi un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.Per la presenza di tale delitto nel provvedimento in esame, è stata espunto dal disegno di legge di Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005 – approvato definitivamente dalla Camera il 22 aprile 2015 – l’art. 10, che prevedeva una corrispondente fattispecie e le relative aggravanti, all’interno del Titolo VI (Delitti contro la pubblica incolumità), capo I (Delitti di comune pericolo mediante violenza) del codice penale.

Impedimento del controllo – art. 452-septies CP
l delitto di impedimento del controllo (articolo 452-septies), punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. L’impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti perché è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale.
Laddove l’ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-undecies deve esserne disposta la confisca.

Omessa bonifica -art. 452-terdecies CP
Il delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.
L’obbligo dell’intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. La nuova fattispecie non pare sovrapporsi a quella di cui articolo 257 del Codice dell’ambiente, che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica. Inoltre, l’articolo 257 del Codice – come modificato dal disegno di legge – prevede la salvaguardia delle più gravi fattispecie di reato.

Il Senato ricorda poi la soppressione dell’articolo 452-quaterdecies del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l’illecita ispezione di fondali marini: si sanzionava, in particolare, l’utilizzo della tecnica dell’air gun o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi. Tale tecnica di ispezione finalizzata all’analisi della composizione del sottosuolo marino, riporta il Senato, consiste in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l’uno dall’altro e tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini.

———————————————————-NOTIZIA DEL 5 MARZO 2015
Eco-reati: dal Senato via libera al nuovo DDL
Nella seduta di ieri, 5 marzo 2015 il Senato ha licenziato, apportando modificazioni, il ddl n. 1345, in materia di delitti contro l’ambiente, che ora torna alla Camera.

Nel resoconto del Senato si legge che il testo approvato dalla Camera dei deputati, e giunto all’esame delle Commissioni giustizia e ambiente del Senato, ha introdotto – nel codice penale – un apposito titolo dedicato ai delitti ambientali.
Il fine è quello di integrare la normativa in materia di tutela penale dell’ambiente, esigenza più volte ribadita dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Cassazione.

Dal reato contravvenzionale al Delitto
Una innovazione significativa, con la quale si abbandona il modello del reato contravvenzionale, introduce quello del delitto evento, del delitto di danno al “bene ambiente”. Fino ad oggi il cosiddetto codice dell’ambiente ha individuato reati di pericolo astratto, in genere collegati al superamento di valori soglia e aventi per lo più carattere contravvenzionale; il testo in discussione ha superato questa previsione limitata e insufficiente introducendo nuove fattispecie di reato (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo).
Sono stati sollevati dubbi e perplessità, anche legittimi, sulla reale necessità di introdurre nell’ordinamento nuove fattispecie di reato, soprattutto trattandosi di condotte non tipizzate e da alcuni definite generiche; ma si ritiene di aver ottenuto il sufficiente grado di certezza richiesto nel diritto penale individuando la necessità di un danno effettivo come elemento caratterizzante di questi reati.

Le migliorie del Senato
L’esame delle Commissioni riunite del Senato ha tenuto peraltro conto delle risultanze di un intenso ciclo di audizioni che hanno permesso di apportare delle migliorie al testo.
Ad esempio sia con riferimento al delitto di inquinamento (articolo 452-bis codice penale) che a quello di disastro ambientale (articolo 452-ter), è stata eliminata la condizione per la quale, per poter configurare i reati, occorreva la previa violazione da parte dell’inquinatore di norme penali o amministrative specificamente poste a tutela dell’ambiente; il nuovo testo prevede come necessario e sufficiente che l’autore del fatto abbia agito “abusivamente”.
Ancora è significativo l’aver fatto espressamente salva, con una clausola posta in apertura della nuova norma di disastro ambientale (“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434”), l’applicabilità della vecchia normativa in materia di disastro cosiddetto “innominato”, al fine di evitare l’estinzione dei processi in corso.

Le aggravanti
Tra le novità, anche l’inserimento di alcune aggravanti per l’inquinamento ambientale: nel caso in cui dal reato dovessero derivare dalle lesioni personali fino alla morte di una o più persone, le pene comminate potranno triplicare fino ad un massimo di 20 anni.
Rispetto al testo uscito dalla Camera è stata aumentata anche la riduzione di pena prevista per i reati di inquinamento e disastro ambientale se questi sono commessi per colpa – anziché per dolo – passata da una diminuzione da un terzo alla metà a una diminuzione da un terzo a due terzi.

Grazie al lavoro svolto in Commissione, se i due delitti sono colposi la punibilità è esclusa se il responsabile provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Nel corso dell’esame in sede referente è stata eliminata la parte relativa alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale per venire incontro a specifiche richieste avanzate da alcuni procuratori intervenuti in sede di audizione.

Questo provvedimento costituisce un passo in avanti, scrive il Senato, doveroso e necessario, nel cammino verso un progressivo e sempre più profondo riconoscimento del valore e del significato dei beni ambientali e della loro adeguata protezione e tutela, che si inserisce nel quadro normativo europeo e che è fondamentale nella lotta alla criminalità ambientale, anche assicurando adeguati strumenti investigativi per le Forze dell’ordine e per la magistratura.

Contro l’impunità in materia ambientale
Ad oggi i delitti contro l’ambiente restano, di fatto, impuniti e chi inquina non paga per la mancanza nell’ordinamento italiano di una fattispecie di reato ad hoc. L’inserimento nel nostro ordinamento dei nuovi delitti ambientali nel codice penale permetterà di scongiurare i casi di impunità che hanno purtroppo funestato la cronaca giudiziaria degli ultimi decenni. Sarà possibile aiutare magistratura e Forze dell’ordine ad assicurare alla giustizia i colpevoli ed evitare che nel nostro Paese si ripetano altri disastri e crimini ambientali com’è già successo nella Terra dei fuochi, a Taranto, a Porto Marghera, a Bussi, a Casale Monferrato.

Redazione InSic

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