Emissioni odorigene industriali

In Gazzetta la Revisione della Direttiva Emissioni industriali: (Dir. 2024/1785) – tutte le novità ed il richiamo ai Sistemi di gestione ambientale

758 0

In Gazzetta europea del 15 luglio scorso, la Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, la Direttiva che modifica la storica Direttiva EMISSIONI (direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche.

  • Vediamo di seguito le novità più importanti di questa revisione, concentrandoci anche sulla nuova previsione in materia di Sistemi di gestione ambientale richiesto per gli stabilimenti industriali sottoposti alla Direttiva Emissioni revisionata.

Revisione Direttiva Emissioni europee: le ragioni del provvedimento

La Direttiva affianca il Regolamento (UE) 2024/1244 che stabilisce le norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e istituisce un portale sulle emissioni industriali a livello dell’Unione, sotto forma di una banca dati online che darà accesso pubblico a tali dati.

Insieme i due atti sono volti a regolamentare e monitorare l’impatto ambientale delle attività industriali. Garantiranno una migliore protezione della salute umana e dell’ambiente riducendo le emissioni nocive delle installazioni industriali e promuovendo nel contempo l’efficienza energetica, un’economia circolare e la decarbonizzazione.

I due atti sono stati previsti entrambi dal Green Deal europeo che aveva sollecitato una rivisitazione delle norme europee sulle emissioni, in un quadro di riduzione dell’inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria e delle emissioni di metano.

Leggi sui per approfondire sui principali dati della Direttiva Emissioni

Direttiva 2024/1785 – le modifiche alla Direttiva Emissioni Industriali in breve

 La direttiva: 

  • aumenta il campo di applicazione a nuove tipologie di stabilimenti industriali;
  • semplificazione e snellimento delle procedure
  • modifica alcune definizioni, tra cui quella di «inquinamento», «valore limite di prestazione ambientale» e «conclusioni sulle BAT»;
  • inserisce nuovi articoli quali l’articolo 14-bis «Sistema di gestione ambientale» e l’articolo 15-bis «Valutazione della conformità»;
  • inserisce due nuovi Capi:
    • capo II bis «Consentire e promuovere l’innovazione»;
    • capo VI bis «Disposizioni speciali per l’allevamento di pollame e suini».

Le nuove definizioni nella Direttiva Emissioni

Ci sono diverse novità introdotte dalla Direttiva 2024/1785.Fra le tante, possiamo anzitutto segnalare alcune nuove definizioni introdotte:

  • “inquinamento”, l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore o odore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;»
  • “valore limite di prestazione ambientale”, un valore di prestazione incluso in un’autorizzazione, espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici;»
    viene regolato al nuovo articolo 15 della Direttiva Emissioni riveduta;
  • “profonda trasformazione industriale”, attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un’installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un’installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l’obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l’ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;»
    viene regolato all’articolo 27-sexies della Direttiva Emissioni riveduta;
  • “tecnica emergente”, una tecnica innovativa per un’attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell’ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;»
     viene regolato a nuovo articolo 15 della Direttiva Emissioni riveduta; 

Emissioni industriali: crescono le industrie sottoposte alle regole europee

Attualmente la Direttiva EMISSIONI includeva diversi comparti industriali compresi centrali elettriche, raffinerie e impianti di trattamento dei rifiuti, che rappresentano circa il 40% delle emissioni di gas a effetto serra e il 20% delle emissioni inquinanti nell’aria e nell’acqua.

Una delle novità più importanti della revisione della Direttiva Emissioni è l’aumento del novero delle aziende che vengono regolamentate: si aggiungono:

  • aziende zootecniche per allevamenti intensivi per allevamenti intensivi su larga scala, compresi gli allevamenti di suini e pollame (nuovo capo VI-bis);
  • le attività minerarie;
  • la fabbricazione di batterie su vasta scala;
  • potrà successivamente estendersi anche ai minerali industriali.

Stabilimenti industriali: procedure di autorizzazione più snelle, sanzioni proporzionate e indennizzi a tutela della salute

Un ulteriore novità della nuova direttiva è la semplificazione della procedura di autorizzazione (per dimostrare la loro conformità alle norme vigenti) resa più efficiente e meno onerosa, introducendo l’obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di autorizzazione elettronica entro il 2035.

La nuova direttiva richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di inosservanza della direttiva. Per le violazioni gravi, i gestori potranno essere soggetti a sanzioni fino ad almeno il 3% del loro fatturato annuo nell’Unione.

Si introduce anche diritto per le persone che abbiano subito danni alla salute di chiedere un indennizzo ai responsabili di violazioni della direttiva.

Su quest’ultimo punto ricordiamo che recentemente la Corte di Giustizia UE ha richiamato l’Italia al rispetto degli aspetti sanitari della direttiva emissioni in un ricorso pregiudiziale sul caso ILVA. Leggi anche la nostra intervista a Massimiliano Oggiano sulla portata di questo ricorso sulla continuazione dell’attività dell’acciaieria dopo il ricorso collettivo contro l’azienda ed i processi civili ancora in corso.

Sistemi di gestione ambientale: cosa prevede la Direttiva Emissioni revisionata

Fra i tanti articoli revisionati dalla Direttiva 2024/1785 troviamo anche dei nuovi inserimenti, fra i quali spicca l’Articolo 14 bis sul “Sistema di gestione ambientale” che dovrebbe essere predisposto dietro previsione di ogni Stato nazionale.

Il Sistema, si scrive nella Direttiva Emissioni, deve essere conforme alle conclusioni sulle BAT e coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell’installazione, e con l’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente; inoltre, va revisionato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

Cosa deve contenere il sistema di gestione ambientale degli stabilimenti industriali

Il nuovo articolo 14-bis identifica anche gli aspetti da trattare nel Sistema, ovvero:

  • gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell’installazione, che comprendono misure volte a:
    • prevenire la produzione di rifiuti;
    • ottimizzare l’uso delle risorse e dell’energia e il riutilizzo dell’acqua;
    • prevenire o ridurre l’uso o le emissioni di sostanze pericolose;
  • gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT
  • per le installazioni soggette all’obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell’energia in applicazione dell’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE, l’inclusione dei risultati di tale audit o dell’attuazione del sistema di gestione dell’energia in applicazione dell’articolo 8 e dell’allegato VI di detta direttiva e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni;
  • un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall’installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una valutazione del rischio dell’impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull’ambiente, nonché un’analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l’uso o le emissioni;
  • le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l’ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive;
  • il piano di trasformazione di cui all’articolo 27 quinquies.

Nell’articolo si fissa entro il 1° luglio 2027

  • l’obbligo per i gestori di stabilimento di attuare il sistema di gestione ambientale conformemente alle pertinenti conclusioni sulle BAT per il settore fatta eccezione per le installazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  • L’obbligo di sottoporre il sistema di gestione ambientale ad audit per la prima volta e poi, almeno ogni tre anni da un organismo accreditato per la valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza.

Emissioni industriali: nel 2028 una nuova revisione

La Direttiva (UE) 2024/1785 è solo uno degli aggiornamenti alla Direttiva Emissioni: la Commissione si è proposta di riesaminare nel 2028 le attuali norme (e poi ogni 5 anni) tenendo conto delle evoluzioni tecniche emergenti

Inoltre, entro il 2026 la Commissione dovrà valutare le modalità per contrastare al meglio le emissioni generate dall’allevamento di bovini e dai prodotti agricoli immessi sul mercato dell’UE.

Sistemi di gestione della salute e sicurezza: volumi e corsi di formazione per i professionisti della sicurezza

I sistemi di gestione integrati SICUREZZA – QUALITÀ – AMBIENTE

Ceserani Roberto M., De Bartolomeis Francesco, Foti Alessandro, Rissotti Luigi

Libro

Pagine: 446

Formato: 150×210 mm

Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

Mercadante Lucina, Terracina Antonio

Libro

Pagine: 280

Formato: 170×240 mm

Auditor di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro

Corso Riconosciuto AICQ SICEV n° 233 erogato da CERSA S.r.l.

Il corso completo (40 ore), a seguito del superamento dell’esame finale, permette di conseguire la qualifica di Auditor di terza parte

La prima giornata è fruibile singolarmente per gli Auditor e tutti coloro che vogliono conseguire l’aggiornamento ai sensi della nuova norma

Valido come aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) e per il mantenimento della Certificazione “Professionista della security rilasciata da ICMQ/CERSA (in base ai moduli)

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it