Inquinamento Acque: gli inerti di cava sono reflui industriali?

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Un quesito pervenuto alla rivista Ambiente &Sicurezza sul Lavoro riguarda le acque ovenienti dal sistema di depurazione a servizio dell’impianto di lavaggio di inerti di cava:sono considerate reflui industriali? Risponde Rocchina Staiano, Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Univ. Teramo

Il quesito
Le acque provenienti dal sistema di depurazione a servizio dell’impianto di lavaggio di inerti di cava possono essere considerate acque reflue industriali? Se è sì, in caso di scarico in un fiume, si incorre nella sanzione, prevista dall’art. 137 del D. Lgs. 152/2006?

Secondo l’Esperto
Sì; è il caso di ribadire il principio di diritto già affermato da Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2009, n. 12865 per il quale, in tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall’art. 74, comma 1, lett. h, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall’art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto.
Va infatti ricordato che la definizione normativa degli scarichi di acque reflue industriali, in conformità alla disciplina contenuta nell’art. 2 direttiva CEE 91/271, discende da qualità espresse in senso negativo ossia dal fatto di essere diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento e, a tale proposito, la Cass. pen., sez. III, 14 novembre 2011, n. 4844 ha precisato come sia configurabile il reato di cui al D. Lgs. 42/2006, art. 137, comma 1, qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall’art. 74, lett. h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o con materiali, anche inquinanti. Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; con la conseguenza che sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche. Ne consegue che devono pacificamente ritenersi rientranti nella nozione di acque reflue industriali quelle provenienti e scaricate, come nella specie, dal sistema di depurazione a servizio di un impianto di lavaggio di inerti estratti da cave.

Redazione InSic

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