Inquinamento acustico: quando l’ordinanza del sindaco è illegittima

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Il Tar dell’Abruzzo, Sez. I, con sentenza n. 285 del 15 aprile 2015 ha accolto il ricorso del gestore di un locale che aveva chiesto di annullare un’ordinanza del Comune di Sulmona che ordinava di non diffondere musica nel cortile del locale e di non consentire lo stazionamento di avventori dalle ore 22:00, ritenendo che il provvedimento non avesse i presupposti di eccezionalità e imprevedibilità della situazione, richiesti dall’art. 9 della legge n. 447 del 1995, e che la misura adottata non fosse temporanea.

Il fatto
Al Tar dell’Abruzzo è stato presentato un ricorso per l’annullamento di un’ordinanza con cui il Sindaco si Sulmona aveva ordinato di non diffondere musica nel cortile di un locale e di non consentire lo stazionamento di avventori dalle ore 22:00.
Le ragioni del ricorso erano state ravvisate nella violazione di legge e nell’eccesso di potere per la mancanza di motivazione nel provvedimento, dove c’era un riferimento relativo all’accertamento dell’Arta.
Secondo il ricorrente, nel Comune di Sulmona non poteva applicarsi il limite differenziale delle emissioni sonore, come aveva invece fatto l’Arta, in quanto mancava un piano di zonizzazione acustica.
Il Comune si costituiva in giudizio affermando che l’Arta aveva rilevato con l’accertamento, il superamento dei limiti differenziali di emissioni sonore.
Il Tar in composizione collegiale, decideva di accogliere il ricorso e di sospendere l’efficacia dell’ordinanza del Sindaco.

La decisione del Tar Abruzzo
Il Tar dell’Abruzzo ha ritenuto il ricorso fondato, pertanto ha accolto la domanda di annullamento dell’ordinanza del Sindaco.
La Corte ha sostenuto che l’ordinanza fosse stata adottata dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 9 della legge n. 447 del 1995.
Nello specifico l’art. 54, comma 4, attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti col fine di “prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Invece, l’art. 9 della legge n. 447 del 1995, in materia di inquinamento acustico, prevede che per necessità eccezionali ed urgenti di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco possa ordinare “il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri”.
Nel caso in esame, il Sindaco ha ritenuto che le emissioni sonore del locale fossero un pericolo per la salute pubblica.
Il Collegio, ha osservato che la giurisprudenza ha individuato nell’art. 9 della legge n. 447 del 1995, la fissazione dei presupposti per l’emissione dell’ordinanza, che deve applicarsi nel caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, con misure di carattere temporaneo.
Pertanto, non è sufficiente l’urgenza di provvedere, ma deve trattarsi di una situazione caratterizzata dalla eccezionalità e dalla imprevedibilità, oltre che dalla temporaneità della misura (cfr. Tar Calabria, Catanzaro, n. 260 del 2010; Tar Umbria n. 722 del 2008).
Pertanto, secondo la Corte, l’ordinanza del Sindaco è illegittima in quanto la situazione indicata nel provvedimento non appare eccezionale trattandosi, per l’appunto, di un rumore proveniente da un pubblico esercizio prodotto dalla diffusione di musica al suo interno e dal vociare degli avventori che stazionano nel cortile.
Oltre al fatto che le misure adottate nel provvedimento non hanno il carattere temporaneo.
Per questo motivo il Tar dell’Abruzzo ha deciso di accogliere il ricorso del locale e di annullare l’ordinanza del Sindaco.


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Redazione InSic

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