Un anno e mezzo fa commentavamo su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro la prima sentenza della Cassazione in materia di inquinamento ambientale, che traeva origine da un’istanza di riesame contro un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto una porzione di fondale ed un cantiere a La Spezia: il reato ipotizzato era quello di cui all’art. 452-bis del codice penale, ovvero il nuovo reato di “inquinamento ambientale”.
Ora la Cassazione è ritornata sull’argomento consolidandolo e approfondendone alcuni aspetti, spiega Andrea Quaranta (Environmental Risk and crisis manager) sulle pagine di Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.8/2018.
L’autore parte dai punti salienti di quella sentenza (46170/2016) in particolare, il concetto di “abusività” della condotta (l’attività veniva svolta in spregio alle prescrizioni imposte dal progetto di bonifica); la non necessarietà di un “quid” quantitativo o qualitativo per la configurabilità del reato di cui all’art. 452-bis del Codice penale; l’individuazione del significato concreto da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento», per cui non assumono decisivo rilievo né la denominazione di «inquinamento ambientale» attribuita dal legislatore al reato in esame , né la definizione di inquinamento di cui al Testo Unico Ambientale né, infine, l’utilizzazione del medesimo termine in altre discipline di settore.
A marzo 2017 – e la Cassazione ritorna su questi concetti, specificandoli ulteriormente e nella sentenza 52436/2017 ritorna sul tema, per confermare quanto già detto in precedenza ed avvalorare, in questo modo, un orientamento giurisprudenziale che sembra si stia ulteriormente consolidando.
Anche in questo caso l’oggetto del ricorso era l’annullamento di un sequestro preventivo di un impianto di depurazione, in relazione a numerosi reati, fra i quali, appunto, quello di inquinamento ambientale: in relazione al reato di inquinamento ambientale, la difesa sosteneva che per la sua configurazione – trattandosi di reato di danno e di evento – il giudice avrebbe dovuto accertare l’evento, un deterioramento misurabile significativo: sarebbe stato necessario, in altri termini, indicare le emergenze investigative dalle quali desumere la compromissione o il deterioramento in concreto del bene, dal momento che la norma richiede la sussistenza di un deterioramento significativo e misurabile o di una compromissione, che nel caso – secondo la difesa – non sussistevano.
L’articolo completo è tratto dalla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.8/2018
Riferimenti bibliografici:
Inquinamento ambientale: la giurisprudenza si consolida
di Andrea Quaranta (Environmental Risk and crisis manager)
Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.8/2018
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