Inquinamento marittimo internazionale: la posizione dell’UE

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In Gazzetta europea la Decisione del Consiglio dell’Unione del 7 maggio che approva alcuni emendamenti alla Convenzione MARPOL, alle regole SOLAS e alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009.



Con Decisione (UE) 2015/1534 del Consiglio dell’Unione europea del 7 maggio 2015 (pubblicata in GUUE del 16 /9/2015) si stabilisce la posizione dell’Unione in merito all’adozione di emendamenti alla convenzione MARPOL, alle regole SOLAS e alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009.
L’ambiente marino e la sua protezione rientrano nel campo d’azione dell’Unione in materia di trasporti L’Unione non è membro dell’IMO (Organizzazione marittima internazionale) né parte contraente delle Convenzioni in questione. Pertanto è il Consiglio dell’Unione che deve autorizzare gli Stati membri ad esprimere la posizione da adottare a nome dell’Unione e ad esprimere il loro consenso ad essere vincolati da tali emendamenti, nella misura in cui essi rientrano nell’ambito di competenza esclusiva dell’Unione.

Gli emendamenti alle Convenzioni marittime
Il comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della sua 67a sessione, ha approvato alcuni emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL), emendamenti che sono stati adottati in occasione della 68a sessione dell’MEPC che si è tenuto a maggio 2015.
Sempre in questo contesto il sottocomitato per la prevenzione e l’intervento contro l’inquinamento (PPR) dell’IMO, ha approvato i progetti di emendamento alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009, mentre il comitato per la sicurezza marittima (MSC) dell’IMO, in occasione della sua 94a sessione, ha approvato gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS)che sono stati adottati in occasione della 95a sessione dell’MSC che si è tenuto a giugno 2015.

Gli emendamenti SOLAS
Spiega il Consiglio dell’Unione europea nella Decisione, che gli emendamenti alla regola SOLAS II-2/20.3.1.2.1 consentiranno il funzionamento dei ventilatori a un minor numero di ricambi d’aria quando è presente un sistema di controllo della qualità dell’aria per le navi da passeggeri nel ponte auto, in speciali categorie di locali e negli spazi ro-ro. L’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A sono pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS, inclusa la regola SOLAS n. II-2/20.3. Gli emendamenti da adottare avranno pertanto un effetto giuridico diretto sulla direttiva 2009/45/CE. Nella misura in cui essi incidono sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, tali emendamenti rientrano nell’ambito di competenza esclusiva dell’Unione.

Gli emendamenti MARPOL
Gli emendamenti agli allegati I e II della convenzione MARPOL introdurranno invece misure associate all’adozione del progetto di codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari (il «codice polare»), per rendere il codice polare obbligatorio. Il codice polare estende alle acque polari l’attuale divieto di scaricare idrocarburi/sostanze liquide nocive nell’Antartico stabilito dalla convenzione MARPOL. L
‘articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), stabilisce che gli Stati membri devono assicurare che gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi i casi di minore entità di detti scarichi, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. L’articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva dispone che lo scarico di sostanze inquinanti non è da considerarsi una violazione se soddisfa le condizioni di cui, tra l’altro, all’allegato I, norme 15 e 34 della convenzione MARPOL.
Le norme 15 e 34 rientrano tra le norme della convenzione MARPOL che saranno emendate con l’adozione degli emendamenti stabiliti all’allegato 11 del documento MEPC 67/20 dell’IMO. Tali emendamenti incideranno pertanto sul campo di applicazione delle violazioni previste dalla direttiva 2005/35/CE e, di conseguenza, rientreranno nell’ambito di competenza esclusiva dell’Unione.

Riferimenti normativi:
DECISIONE (UE) 2015/1534 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 2015
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale nella 68a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino e nella 95a sessione del comitato per la sicurezza marittima in merito all’adozione di emendamenti alla convenzione MARPOL, alle regole SOLAS e alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009

Redazione InSic

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