Emissioni Impianti Stabilimenti rischi rilevanti

Inquinanti atmosferici: in una Direttiva gli obiettivi di riduzione UE

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Entrerà in vigore il 31 dicembre 2016 la Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio UE che riguarda la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.
Per conseguire i livelli di qualità dell’aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l’ambiente, la direttiva stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5) e impone l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati all’allegato I e ai loro effetti (si veda nel dettaglio l’art.1).

Campo di applicazione
Le disposizioni della Direttiva (UE) 2016/2284 riguardano le emissioni delle sostanze inquinanti (indicate all’Allegato I) provenienti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento (art.2). La Direttiva contiene tutte le Definizioni dei termini tecnici all’art.2, mentre all’art.3 identifica gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030 come indicato nell’allegato II.
Gli Stati membri adotteranno le misure necessarie volte a limitare nel 2025 le loro emissioni ma i livelli indicativi di tali emissioni saranno fissati secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030.
Possibile per gli Stati seguire una traiettoria non lineare di riduzione, qualora sia economicamente o tecnicamente più efficiente, e a condizione che, a partire dal 2025, essa converga progressivamente con la traiettoria lineare delle riduzioni e che non pregiudichi alcun impegno di riduzione delle emissioni per il 2030. Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, gli Stati membri dovranno spiegare i motivi di tale scostamento, nonché le misure che li ricondurranno sulla loro traiettoria, nelle successive relazioni d’inventario fornite alla Commissione conformemente all’articolo 10, paragrafo 2.

Gli inventari nazionali annuali di emissione
Interessante il passaggio dell’art.5 della Direttiva che prevede l’istituzione, conformemente all’allegato IV, parte 4, di inventari nazionali annuali di emissione adattati per biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato qualora l’applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche, determini una violazione dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni.
Nell’Articolo 6 si citano poi i Programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico da aggiornare ogni 4 anni e da adottare ogni anno (in conformità dell’allegato III, parte 1), da parte degli Stati che dovranno valutare in che misura le fonti di emissione nazionali possono esercitare un impatto sulla qualità dell’aria nel loro territorio e negli Stati membri limitrofi utilizzando dati e metodologie messi a punto dal programma europeo di sorveglianza e valutazione (EMEP) a norma del protocollo della convenzione LRTAP sul finanziamento a lungo termine del programma di cooperazione per il monitoraggio e la valutazione della trasmissione di inquinanti atmosferici di lungo raggio in Europa.
Gli Stati membri dovranno includere nei loro programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico delle misure obbligatorie di riduzione delle emissioni di cui all’allegato III, parte 2, e possono comprendere, in detti programmi, misure di riduzione delle emissioni opzionali di cui all’allegato III, parte 2, o delle misure aventi un effetto equivalente di mitigazione.

Il Monitoraggio
In materia di Monitoraggio, l’articolo 9 richiede agli Stati di monitorare gli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi in base a una rete di siti di monitoraggio rappresentativa dei loro tipi di habitat di acqua dolce, naturali e seminaturali e di ecosistemi forestali, seguendo un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio, ai sensi della legislazione dell’Unione, compresa la direttiva 2008/50/CE, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio oltre allala convenzione LRTAP.
Gli Stati membri trasmettono i loro primi programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico alla Commissione entro il 1 aprile 2019 (si veda art.19). La Commissione trasmetterà, entro il 1 aprile 2020 e successivamente ogni quattro anni, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell’attuazione della presente direttiva, compresa una valutazione del suo contributo al conseguimento degli obiettivi.

Il Forum Aria Pulita
Viene poi istituito (art.20) il Forum europeo «Aria pulita» inteso a fornire un contributo a fini di orientamento e a facilitare l’attuazione coordinata della legislazione e delle politiche dell’Unione relative al miglioramento della qualità dell’aria, riunendo periodicamente tutte le parti interessate, comprese le autorità competenti degli Stati membri a tutti i livelli pertinenti, la Commissione, l’industria, la società civile e la comunità scientifica. Permetterà lo scambio di esperienze e di buone prassi, anche in materia di riduzione delle emissioni provenienti dal riscaldamento domestico e dal trasporto stradale, che possano informare e rafforzare i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e la loro attuazione.

Riferimenti normativi:
Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 344 del 17.12.2016

Redazione InSic

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