Secondo il Comitato nazionale
-nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero, nel caso in cui lo stesso agisca in qualità di “esportatore”/ notificatore dei rifiuti come definito nella sezione IV, punto 14, del regolamento 669/2008, rimane soggetto alla giurisdizione del paese di spedizione ai sensi dell’art. 2, paragrafo 15, lettera a), reg. 1013/2006.
-nel caso di intermediario avente sede all’estero, che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero in qualità di “importatore”/destinatario dei rifiuti così come definito all’articolo 2, paragrafo 14, del reg. 1013/2006 e nella sezione II, , paragrafo 6, del regolamento 669/2008, rimane soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione.
Quindi, secondo il Comitato deve risultare iscritto all’Albo nella pertinente categoria:
-l’intermediario estero, in quanto notificatore;
-l’intermediario estero che opera in qualità di soggetto che organizza la spedizione ai sensi dell’articolo 18 del Reg. (CE) n. 1013/2006.
Invece, l’intermediario estero in quanto destinatario della spedizione rimane soggetto solamente alla giurisdizione del paese di destinazione.
Riferimenti normativi:
Circolare n. 9 del 01 agosto 2019
Chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri
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