Dossier_Rentri_produttori

Iscrizione al RENTRI: date, scadenze e soggetti obbligati

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Con DECRETO 4 aprile 2023 n. 59 il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA ha approvato il nuovo Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Ma chi è tenuto a iscriversi al Registro? Entro quando e con quali modalità? Dal momento dell’iscrizione quali obblighi derivano?

Chi deve iscriversi al RENTRI?

In base all’art.12 del DM 59/2023, sono tenuti ad iscriversi al RENTRI

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

L’iscrizione avviene con le tempistiche di cui all’articolo 13 del Regolamento differenziandosi per caratteri e attività dell’ente e impresa obbligata e con le modalità indicate dall’articolo 21, fornendo gli ulteriori dati richiesti, rispetto a quelli derivanti dall’interconnessione con il Registro delle imprese, con l’Albo nazionale gestori ambientali, con il catasto dei rifiuti e con il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.

Quando iscriversi al RENTRI?

In base all’articolo 13 del Regolamento l’iscrizione al RENTRI deve avvenire

-per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti
-per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
-per i soggetti cui all’articolo 18 (delegati)
-enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.
a decorrere dal diciottesimo mese – ed entro i sessanta giorni successivi- dalla data di entrata in vigore del regolamento (15 giugno 2023)
quindi a decorrere dal 15 dicembre 2023
– per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore del regolamento (15 giugno 2023)
quindi a decorrere dal 15 giugno 2024
– per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati;a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore del regolamento(15 giugno 2023)
quindi a decorrere dal 15 dicembre 2024

il numero dei dipendenti va calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento

Come iscriversi al RENTRI?

L’articolo 21 indica in un prossimo Regolamento (da emanare con uno o più decreti ministeriali entro 180 giorni dall’entrata in vigore del RENTRI) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento e monitoraggio, oltre alle istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori, l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati. Nel Regolamento dovrà poi definirsi i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI, le modalità di compilazione dei modelli, i requisiti per i servizi di consultazione, manuali e guide sintetiche ed il funzionamento degli strumenti di supporto.

I documenti saranno pubblicati sul sito del RENTRI.

Una volta iscritti gli operatori, quali obblighi ne derivano?

Obblighi per i soggetti obbligati al RENTRI

A seguito dell’iscrizione vigono specifici obblighi per i soggetti tenuti al RENTRI, in  particolare:

  • art.14 – contributi annuali e di segreteria;
  • art.15 – trasmissione dati dai registri e formulari;
  • art.16 – presenza dei servizi di geolocalizzazione.

In base all’art.14 del Decreto, i soggetti tenuti al RENTRI devono pagare il contributo annuale e i diritti di segreteria a copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del Registro

In base all’articolo 15, a decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI

  • gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dovranno trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità dei regolamenti previsti all’art.21, a cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione
  • gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi: in base all’art. 14 comma 4, il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi
  • il produttore iniziale provvede alla trasmissione dei dati del formulario nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi.

In base all’articolo 16 i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi (non propri) dovranno garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato. A partire dal 18° mese dalla data di entrata in vigore del Regolamento (15 giugno 2023) la presenza di queste tecnologie è requisito per l’idoneità tecnica per la categoria 5 dell’Albo gestori e per il mantenimento delle iscrizioni in essere (il Comitato definirà modalità e tempistiche di tale requisito).

Obblighi e deleghe RENTRI: come funziona?

Al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi previsti dal RENTRI anche delegando gli stessi alle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta. I dettagli sono previsti all’articolo 18 del Decreto RENTRI.

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