Il Concordato con continuità
La Procedura di concordato con continuità aziendale, spiega il Comitato, è prevista dall’art. 186-bis della legge fallimentare (LF), e differisce dalle procedure concorsuali “tradizionali” volte prevalentemente a finalità liquidatorie dell’attivo del soggetto debitore e al soddisfacimento della massa creditoria.
Con il concordato con continuità, soprattutto a seguito delle modifiche apportate all’istituto con la riforma del 2015 (D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con Legge 6 agosto 2015 n. 132), si è scelto di privilegiare la conservazione dell’impresa, sottoponendo anche i creditori al rischio d’impresa, e relegando gli aspetti liquidatori, per i soli assets ritenuti non indispensabili, a semplice supporto della continuazione dell’attività aziendale. Poi con il nuovo Codice degli appalti pubblici è stata regolamentata la partecipazione agli appalti dei soggetti ammessi al concordato con continuità aziendale (art. 110, D.Lgs. 50/2016).
Nel caso delle imprese da iscriversi all’Albo
Per quanto riguarda le imprese sottoposte alla Procedura di concordato con continuità aziendale, il Comitato gestori, pertanto, ha ritenuto che l’art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014 che riguarda i requisiti per l’iscrizione all’Albo, vada applicato secondo la dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e che non possa trovare applicazione, invece, laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell’impresa purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione.
L’articolo 10 riguarda i criteri di iscrizione all’Albo e richiede oltre alla cittadinanza, l’iscrizione al registro imprese, l’assenza di stato di interdizione o inabilitazione, anche l’assenza di condanna passata in giudicato, di condanne penali per violazione di norme ambientali, nonchè il rispetto degli obblighi previdenziali, l’assenza di cause di divieto o decadenza e, alla lettera g), espressamente richiamata in Circolare n.172/2017, si richiede alle imprese di non trovarsi, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera.
Sotto il comma 2 dell’art. 10 richiamato in notizia.
Art. 10
Requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo
2. Per l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:
a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
h) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;
i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
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