Secondo il Comitato nazionale dell’Albo, per i comuni che intendono svolgere in economia, con proprie risorse, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo.
CIRCOLARE N.3/2020: il richiamo al Consiglio di Stato
Si richiama a riguardo anche quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n.1034 del 15 marzo 2016 che ha ribadito come la mancata inclusione dei comuni nel novero degli enti che sono assoggettati a un regime abilitativo semplificato non significa che agli stessi sia del tutto precluso l’esercizio delle attività in questione, bensì- più semplicemente – tali enti possano operare anche in assenza di iscrizione all’Albo.
Il Collegio ha inoltre chiarito come l’interpretazione del Comitato dell’Albo nazionale gestori ambientali secondo cui i comuni non sono ricompresi fra i destinatari dell’obbligo di iscrizione all’Albo, deve esser correttamente inteso nel senso che gli stessi possano esercitare le relative attività senza dover soggiacere a un adempimento formale come quello dell’iscrizione.
Circolare n. 3 del 3 marzo 2020
Chiarimenti sull’iscrizione all’Albo delle comunità montane e unioni di comuni
Albo Gestori: iscrizione all’Albo, i quesiti presentati fra 2019 e 2020
La Circolare 3/2020 è la seconda diramata nel 2020 dal Comitato Gestori in materia di obbligo di iscrizione: già con Circolare n. 2 del 13 febbraio 2020 il Comitato aveva fornito alcune indicazioni per le imprese che si occupano di spazzamento meccanizzato di aree private e successivo trasporto del rifiuto.
Nel 2019 tra le risposte ai diversi quesiti presentati dalle Imprese circa l’obbligo di iscrizione, ricordiamo la Circolare n. 11 del 17 dicembre 2019 sulle macchine operatrici, la Circolare n. 9 del 1 agosto 2019 sugli intermediari esteri, e la Circolare n. 8 del 24 luglio 2019 per le imprese con disponibilità temporanea dei veicoli.
Iscrizione all’Albo Gestori: chi è tenuto a farlo?
Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all’Albo vengono così individuate dall’articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico Ambientale (e s.m.i.):
• imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
• imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
• imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
• imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
• imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
• aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 per:
• imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
• associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;
È previsto l’obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).
Non è ancora attiva, invece, l’iscrizione per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12 del D. Lgs. 152/2006). Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore
La Circolare 3/2020 è la seconda diramata nel 2020 dal Comitato Gestori in materia di obbligo di iscrizione: già con Circolare n. 2 del 13 febbraio 2020 il Comitato aveva fornito alcune indicazioni per le imprese che si occupano di spazzamento meccanizzato di aree private e successivo trasporto del rifiuto.
Nel 2019 tra le risposte ai diversi quesiti presentati dalle Imprese circa l’obbligo di iscrizione, ricordiamo la Circolare n. 11 del 17 dicembre 2019 sulle macchine operatrici, la Circolare n. 9 del 1 agosto 2019 sugli intermediari esteri, e la Circolare n. 8 del 24 luglio 2019 per le imprese con disponibilità temporanea dei veicoli.
Iscrizione all’Albo Gestori: chi è tenuto a farlo?
Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all’Albo vengono così individuate dall’articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico Ambientale (e s.m.i.):
• imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
• imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
• imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
• imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
• imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
• aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 per:
• imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
• associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;
È previsto l’obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).
Non è ancora attiva, invece, l’iscrizione per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12 del D. Lgs. 152/2006). Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore
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