In questa pagina riportiamo le Circolari o Delibere dell’Albo Gestori che riguardano le variazioni dei Codici dell’ EER alla luce dell’evoluzione normativa in materia di classificazione dei rifiuti.
Nell'articolo
Circolare n.4/2022 – utilizzo codici EER che terminano con 99
Con Circolare n.4 del 26 aprile 2022 il Comitato Gestori interviene nuovamente sull’utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99 (in tal modo superando quanto disposto con circolare n.6/2020).
L’attribuzione di questi Codici, spiega, ha carattere residuale e per la loro corretta classificazione è fondamentale attenersi alla normativa vigente, ma il Comitato chiarisce che qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari le Sezioni regionali dovranno procedere all’esame dei codici EER che terminano con le cifre 99.
In quali casi le sezioni Regionali Albo Gestori verificano i codici EER?
Secondo il Comitato gestori le Sezioni regionali devono procedere alla verifica dei Codici EER, nei seguenti casi:
1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
2. sia presente alternativamente:
a) una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021;
b) una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.
Circolare n.14/2022 – Rifiuti da fosse settiche e reti fognarie: quale classificazione?
Con la Circolare n.14 del 21 dicembre 2021, il Comitato Gestori chiarisce sulla corretta utilizzazione dei codici
20 03 04 e 20 03 06 ai fini dell’iscrizione all’Albo nelle categorie 1 e 4.
Il chiarimento riguarda i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie che, il Decreto Semplificazioni, DL 77/2021 (convertito in L. n.108/2021) ha escluso dalla definizione di rifiuti urbani, classificandoli come rifiuti speciali.
Imprese iscritte in categoria 4 e Categoria 1: quali codici utilizzare per i rifiuti da fosse settiche e fognarie
Secondo il Comitato gli stessi possono essere attribuiti ai fini dell’ iscrizione all’Albo nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Tuttavia le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei provvedimenti d’iscrizione potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi.
Il Comitato ricorda anche che sin dal 2010, con l’entrata in vigore del D.Lgs 205/2010, è previsto che il soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, è tenuto all’ iscrizione all’Albo ai sensi dell’ articolo 212 comma 5 del D.Lgs 152/2006, escludendo quindi l’iscrizione come produttore iniziale ai sensi dell’ art. 212 comma 8 dello stesso decreto.
Per approfondire sulle novità del Decreto Semplificazione in materia di classificazione rifiuti ed “end of waste” rimandiamo all’approfondimento seguente:
Codici EER: le pronunce del 2020
Il Comitato Gestori ha risposto con due Circolari ( CIRCOLARE n.6/2020 e CIRCOLARE n.7/2020 ) ad alcune richieste di chiarimenti su aspetti operativi relativi all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali: la prima riguarda le iscrizioni di codici terminanti in 99, la seconda riguarda le eventuali variazioni nelle posizioni degli iscritti in fase di procedimento disciplinare.
Ecco i quesiti e le risposte fornite dal Comitato alle Sezioni regionali.
CIRCOLARE n.6/2020: iscrizioni codici terminanti in 99 (Circolare superata dalla Circolare 4/2022)
Con CIRCOLARE n.6/2020 si risponde alle Sezioni regionali sull’iscrizione all’Albo, dei codici dell’elenco europeo dei rifiuti che terminano con le cifre 99 e che non risultano regolamentati da disposizioni normative. Il Comitato ricorda che già con circolare prot. n.661 del 19/04/2005 si faceva riferimento alla procedura descritta al punto 3 dell’introduzione all’allegato D, parte IV, decreto legislativo 152/2006, dove è chiaro che l’attribuzione dei codici dell’EER terminanti con le cifre 99 ha carattere puramente residuale.
Pertanto, le Sezioni regionali devono procedere all’esame dei codici dell’EER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:
1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
2. sia presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014.
Attenzione, però che la descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari quali:
• D.M. 05 febbraio 1998, relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi
• D.M. n. 161 del 12 giugno 2002, relativo al recupero dei rifiuti pericolosi
• D.M. 08 aprile 2008, relativo alla gestione dei centri di raccolta
• Altri provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione.
CIRCOLARE n.7/2020: procedimenti disciplinari e variazioni nelle posizioni degli iscritti
In caso di procedimento disciplinare, una eventuale variazione nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi assume rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione?
Il Comitato risponde con Circolare n.7/2020 che in sede di procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 21 del DM 120/2014 la Sezione regionale non deve tener conto, al fine di valutare l’applicazione e la misura delle sanzioni, delle variazioni intervenute nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione successiva alla ricezione da parte di quest’ultimo della contestazione degli addebiti.
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La corretta classificazione e l’esaustiva caratterizzazione del rifiuto
alla luce della recente evoluzione della normativa europea
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