Destinatari gli Stati membri: le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva: pertanto, le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
Le BAT diffuse si riferiscono alle seguenti attività:
1) smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività:
• a)trattamento biologico;
• b)trattamento fisico-chimico;
• c)dosaggio o miscelatura eseguiti prima di una delle altre attività di cui all’allegato I, punti 5.1 e 5.2, della direttiva 2010/75/UE;
• d)ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui all’allegato I, punti 5.1 e 5.2, della direttiva 2010/75/UE;
• e)rigenerazione/recupero dei solventi;
• f)rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
• g)rigenerazione degli acidi o delle basi;
• h)recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
• i)recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
• j)rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
2) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (1):
• trattamento biologico;
• trattamento fisico-chimico;
• pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento;
• trattamento delle ceneri;
• trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
3) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:
• trattamento biologico;
• pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento;
• trattamento delle ceneri;
• trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
4) Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati all’allegato I, punto 5.4, della direttiva 2010/75/UE prima di una delle attività elencate all’allegato I, punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6, della stessa direttiva, con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
5) Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/CEE e provenienti da un’installazione che svolge le attività di cui ai precedenti punti .
Con riferimento al trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/CEE, le conclusioni sulle BAT riguardano anche il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse se il principale carico inquinante proviene dalle attività elencate ai punti precedenti.
Riferimenti normativi:
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2018) 5070]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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