La tassa sui rifiuti non è un corrispettivo: l’IVA non è dovuta

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Nuova sentenza sulla Banca Dati Sicuromnia!
Nella sezione Giurisprudenza della Banca Dati abbiamo commentato l’Ordinanza del 7 marzo 2017, n. 5627 con cui la Corte di Cassazione statuisce che sulla tassa rifiuti – che è un tributo, e non un corrispettivo – non è dovuta l’IVA e il contribuente può agire per la restituzione di quanto indebitamente versato nel termine di prescrizione ordinario di 10 anni.
Il commento della sentenza è a cura di Andrea Quaranta, Environmental and crisis manager.


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Il Caso
Una società, condannata a restituire ad alcuni utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani un importo indebitamente percepito a titolo Iva sulle bollette emesse per la riscossione della relativa tariffa, ha fatto ricorso contro una sentenza del Giudice di Pace, sostenendo che la pretesa restitutoria degli utenti è infondata in quanto il pagamento della tariffa (pur se alla stessa viene attribuita natura di “tassa”) ricade nell’ambito di applicazione dell’Iva.
La disciplina normativa interna e comunitaria dell’imposta sul valore aggiunto assoggetta, infatti, al tributo le prestazioni di servizi eseguite verso corrispettivo e tale situazione si configura anche nel caso di specie, tanto è che il n. 18 dell’allegato III della direttiva Ce n. 112/2006 prevede l’applicazione dell’Iva, con aliquota agevolata, anche per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la pulizia delle strade pubbliche, e che non può trovare invece applicazione la esenzione d’imposta prevista dall’articolo 13 della medesima direttiva comunitaria che richiede il requisito soggettivo della natura pubblica dell’ente erogatore del servizio, nella specie insussistente.
Secondo la Cassazione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi addotti dalla società.
La Corte ha richiamato un precedente della Corte Costituzionale, che sulla non assoggettabilità ad Iva anche della Tia (oggetto del contendere) ha affermato che “la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad Iva ai sensi degli articolo 3 e 4 del Dpr n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi […] Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della Tarsu che della Tia, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria esclude in via generale dall’assoggettamento ad Iva, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità», sempre che il mancato assoggettamento all’imposta non comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa)”.
La Cassazione ha concluso che si tratta dunque di una azione di ripetizione dell’indebito ex articolo 2033, Codice civile che si prescrive in 10 anni.

LA SCHEDA

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Redazione InSic

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