A seguito dell’introduzione nel D.Lgs. n. 152 /2006, per la definizione di centro di raccolta, non può più essere seguito l’orientamento giurisprudenziale che attribuiva, in passato alle ecopiazzole la qualifica di centri di stoccaggio di rifiuti, soggetti al corrispondente regime autorizzatorio.
Tali aree sono infatti, ora normativamente individuate, e devono possedere le caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nell’art. 183, lett. mm) del citato decreto nel quale si legge che si intende per “centro di raccolta”un’ “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”.
Quindi, si deve escludere, al di fuori dell’ipotesi contemplata dal legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti, poiché è stata ormai delimitata la portata di tale nozione prevedendo, peraltro, un regime autorizzatorio e gestionale che, consente il conferimento, ai centri di raccolta, di un’ampia gamma di rifiuti in maniera controllata.
In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con quanto indicato dal legislatore, si dovrà procedere ad una valutazione dell’attività posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti.
Inoltre, la Corte, prendendo atto della definizione di “centri di raccolta”, fornita dal Codice Ambiente e constata che dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008 e del D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal successivo del 13 maggio 2009, le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani non necessitano più della autorizzazione regionale o provinciale, non venendo ivi svolta alcuna attività di stoccaggio.
Al fine di verificare la necessità o meno dell’autorizzazione regionale per le c.d. ecopiazzole, occorre in concreto verificare se si sia in presenza di un centro di raccolta dei rifiuti e se il centro sia rispondente ai requisiti indicati dai decreti ministeriali di riferimento, dovendosi escludere, in caso affermativo, la necessità di autorizzazione regionale e, dunque, la configurabilità del reato per il mancato rilascio. Solo nel caso in cui si verifichi la non rispondenza alle previsioni indicate o si accerti l’effettuazione presso il centro di raccolta di attività che esulano dalla funzione propria di essi si potrà valutare la necessità dell’autorizzazione regionale traendo le necessarie conseguenze sul piano penale dalla sua mancanza.
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