Si tratta delle macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature: secondo il Codice Strada (art.58) possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
A quale categoria iscrivere le macchine operatrici?
Ai fini dell’iscrizione all’Albo, il Comitato nazionale chiarisce che tali macchine operatrici possono essere iscritte:1) nella categoria 2-bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurino come “cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere”.
2) nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “spazzamento meccanizzato” di cui all’Allegato
C alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera n. 8 del 12 settembre 2017, relativamente alle macchine operatrici identificate come “spazzatrici” e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificate con i codici dell’EER 200302 e 200303.
3) nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di etti all’art. 184, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 152/ 06” e “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua, di cui all’allegato D, Tab. D6 e D7, alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera n. 8 del 12 settembre.
Infine, il Comitato nazionale ha ribadito che le Sezioni sono tenute a riportare nei provvedimenti il numero di targa, o, in mancanza, il numero di identificazione riportato sulla targhetta apposta dal costruttore, delle macchine operatrici in disponibilità dell’impresa.
Le Categorie dell’Albo Gestori
Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Albo Gestori (DM n.120/2014 del 3 giugno 2014)l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2 ter) iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionati di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018;c)
categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
* categoria 4 bis raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
>e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
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