Manca la contaminazione del suolo: come mettere in sicurezza permanentemente il sito?

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Nuovo quesito per l’esperto della rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro: un abbonato chiede se in assenza di contaminazione del suolo, è possibile procedere con una messa in sicurezza permanente del sito.

Secondo l’esperto della rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro

Assolutamente no: lo dichiara espressamente, fra gli altri, in una recente sentenza, il TAR di Brescia (sentenza n. 326 dell’8 aprile 2019), che ha affermato che, “in assenza di contaminazione del sito (nei termini definiti dall’articolo 240, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 152/06) non sono applicabili le procedure di cui agli articoli 242 e ss. dello stesso decreto.
Di conseguenza, non è ammessa la messa in sicurezza permanente, configurandosi diversamente un’ipotesi di abbandono di rifiuti, con conseguente obbligo di rimozione e destinazione degli stessi agli impianti autorizzati al trattamento.

Bonifiche e abbandono rifiuti: quale normativa di riferimento?

Il legislatore, infatti, ha espressamente escluso la possibilità di applicazione della normativa sulla bonifica dei siti contaminati all’abbandono di rifiuti, anche al fine di escludere una “sanatoria” tramite messa in sicurezza delle discariche abusive realizzate successivamente all’entrata in vigore della normativa sulla gestione dei rifiuti.
In questo senso l’articolo 239, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006, il quale precisa che “le disposizioni del presente titolo non si applicano all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo”.

Obblighi di bonifica: quanto è ampia la responsabilità ambientale?

In estrema sintesi, la responsabilità per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale:
– è più ampia di quella generalmente vigente in campo ambientale;
non è limitata ai casi di solo dolo o colpa (l’obbligo di effettuare gli interventi di legge sorge, infatti, in conseguenza di un’azione anche accidentale, a prescindere dall’esistenza di qualsiasi elemento soggettivo in capo all’autore dell’inquinamento).

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Redazione InSic

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