Nel Decreto Milleproroghe 2023 (qui il testo coordinato del DL 29 dicembre 2022, n. 198) in vigore dal 28 febbraio 2023, (convertito con LEGGE di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 ) l'articolo 11 regola le proroghe temporali che riguardano specifici adempimenti dei soggetti responsabili di specifici rifiuti: dai RAEE fotovoltaici ai rifiuti dei cementifici per finire con la qualifica dei rifiuti inerti.
Nell'articolo
- Fine vita dei pannelli fotovoltaici – Articolo 11, comma 8-quater
- Recupero dei rifiuti nei cementifici, rinvio al 31 dicembre 2023 – Articolo 11, comma 8-septies
- Qualifica rifiuti inerti Articolo 11, comma 8-undecies
- Milleproroghe 2023: tutte le disposizioni per ambiente, edilizia, sicurezza sul lavoro, antincendio e appalti
- Rifiuti: aggiornamento e formazione per gli operatori della tutela ambientale
Fine vita dei pannelli fotovoltaici - Articolo 11, comma 8-quater
L’articolo 11, comma 8-quater fissa al 30 giugno 2023 il termine entro il quali i responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012 possono comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali.
Decreto 49/2014 – Pannelli fotovoltaici: quando sono RAEE?
Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ha incluso i pannelli fotovoltaici nel campo di applicazione delle normative RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche), ponendo a carico del detentore dell’apparecchiatura (il Soggetto Responsabile dell’impianto per gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia) specifici obblighi per la corretta gestione del fine vita.
Il decreto inoltre distingue
- RAEE fotovoltaici provenienti da nuclei professionali che sono rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW;
- RAEE fotovoltaici da impianti domestici, quelli al di sotto dei 10kW.