Chimica-provetta

Modifiche REACH: restrizioni per i prodotti contenenti cadmio

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In Gazzetta UE del 17 febbraio è stato approvato il regolamento n. 2016/217 della Commissione europea che apporta modifica al REACH per quanto riguarda il cadmio.
Si tratta della seconda modifica del 2016 agli allegati del REACH dopo quella per i per i nonilfenoli etossilati

La modifica riguarda la voce 23 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 che vieta l’uso del cadmio e dei suoi composti nelle pitture con i codici [3208] e [3209], con una deroga per le pitture a base di zinco; la restrizione non si applicava però all’immissione sul mercato di pitture contenenti cadmio. Tale restrizione ora decade.

La modifica al REACH
In base alla modifica per il Cadmio (CAS n. 7440-43-9 e CE n. 231-152-8 e suoi composti) Non sono ammessi ed è vietata la loro immissione sul mercato nelle pitture con i codici [3208] e [3209] in concentrazione (espressa in Cd metallico) pari o superiore allo 0,01 % in peso.
Per le pitture con i codici [3208] e [3209] con un tenore di zinco superiore al 10 % in peso, la concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) non deve essere pari o superiore allo 0,1 % in peso.
È vietata l’immissione sul mercato degli articoli pitturati la cui concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.

Nel Novembre 2012 la Commissione ha chiesto all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di estendere la restrizione, prevista alla voce 23, all’immissione sul mercato di tali pitture contenenti cadmio oltre una determinata concentrazione. Solo nel settembre del 2014 l’Agenzia ha adottato un parere in cui giunge alla conclusione che tale modifica della voce ne agevolerebbe l’attuazione, e ha confermato che non è necessaria un’ulteriore valutazione dei rischi presentati dal cadmio nelle pitture. Nel novembre dello stesso anno, in un parere, l’Agenzia ha riconosciuto che la modifica della restrizione vigente era proporzionata in quanto non imporrebbe ulteriori costi di conformità ai fabbricanti, agli importatori o ai consumatori, bensì avrebbe migliorato l’esecutività della restrizione. Secondo la Commissione sarebbe stato più agevole monitorare e controllare l’immissione sul mercato rispetto all’utilizzo. Inoltre, l’introduzione di un limite di concentrazione permette che la presenza involontaria di cadmio come impurità nelle pitture in misura inferiore a tale limite non comporti la violazione della restrizione.

Riferimenti normativi:
Regolamento (UE) 2016/217 della Commissione, del 16 febbraio 2016,
recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il cadmio (GU L 40 del 17.2.2016)

Redazione InSic

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