Nasce il Consorzio per il riciclo dei rifiuti di beni in polietilene

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Con Decreto del 29 luglio 2016, il Ministero dell’Ambiente ha approvato lo schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene. Il decreto era espressamente previsto dall’art. 234, comma 2, del Codice Ambiente.

Compiti e funzioni
Il consorzio (art.1 dello Statuto) ha personalità giuridica di diritto privato e opera senza scopo di lucro su tutto il territorio nazionale al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, nel rispetto degli obiettivi di riciclaggio definiti ogni due anni dal Ministro dell’ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico.
È soggetto passivo nel diritto di accesso alle informazioni ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005, n. 195 (che attua la direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.
Opera in posizione alternativa e coordinata rispetto agli altri sistemi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene costituiti ai sensi dell’art. 234, comma 7, del Codice Ambiente. Il Consorzio non può limitare, impedire o comunque condizionare, direttamente o indirettamente, la libera iniziativa imprenditoriale degli operatori economici che svolgono attivita’ nei settori di interesse del consorzio (art.2).

Obiettivi
Il suo obiettivo primario è favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero in base all’art.3 che dettaglia tutte le azioni che il Corsorzio può mettere in atto.
Il consorzio può affidare gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate con le modalità ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal consiglio di amministrazione e può svolgere tutte le attività’ complementari, sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile.
Può anche stipulare, anche ai sensi dell’art. 206 del Codice Ambiente, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d’intesa, anche sperimentali e agire attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

Articolazione dello Statuto
Lo Statuto prevede poi disposizioni specifiche sui Consorziati (riportati nel TITOLO II) in termini di diritti,obblighi e sanzioni. Definisce gli aspetti economici nel TITOLO III ove si regola il fondo consortile, fondi di riserva, mezzi finanziari, esercizio e bilancio,
Il TITOLO IV regola gli organi del Consorzio che sono
a. l’assemblea dei soci;
b. il consiglio di amministrazione;
c. il presidente e i vice presidente;
d. l’organo di controllo.
L’ultimo Titolo, il TITOLO III detta “Disposizioni generali, finanziarie transitorie e finali”, in termini di bilancio d’esercizio, scioglimento e liquidazione e vigilanza.

Riferimenti normativi:
DECRETO 29 luglio 2016 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Approvazione dello schema tipo dello Statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.
(GU n.190 del 16-8-2016)

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Redazione InSic

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