Oli usati, indicazione sulla spedizione transfrontaliera

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Sul sito del ministero dell’Ambiente è stata pubblicata la circolare del 26/03/2013 che fornisce “Indicazioni concernenti le modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati di cui all’articolo 183, e. 1, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni”.

La circolare ricorda che la Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto al ministero, con lettera del 30 gennaio 2013 di fornire un indirizzo chiaro ed univoco in relazione alle spedizioni transfrontaliere di oli usati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006, in attesa dell’emanazione del decreto Ministeriale previsto dall’art. 216-bis, c. 6 del Codice Ambiente.
Il ministero chiarisce che per garantire una gestione degli oli usati nel rispetto dell’ambiente e della salute e dare priorità alla rigenerazione degli stessi, esiste un sistema per la gestione degli oli usati che dovrebbe rispettare i criteri dì priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall’art. 179, c. 1 del Codice AmbienteLa rigenerazione degli oli usati costituisce un’operazione di riciclaggio (art. 183, e. 1, lett. u), TUA), e l’art. 216-bis, c. 1, assegna alla rigenerazione la priorità rispetto ad altre forme di recupero (es. di energia) o allo smaltimento.
Al fine di garantire la gestione degli oli usati secondo il predetto ordine di priorità, la normativa italiana – sulla scorta di quanto disposto dall’art 21 della direttiva 2008/98/CE – rinvia espressamente, riguardo alla spedizione transfrontaliera, al Regolamento 1013/2006/CE. In caso di spedizioni transfrontaliere, infatti, l’art. 216-bis, e. 4 e 5, TUA, nel ribadire la priorità per la rigenerazione degli oli usati, limita le spedizioni transfrontaliere di oli usati verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale (e. 4) o verso impianti di rigenerazione (e. 5) qualora sussistano uno o più dei motivi stabiliti dagli artt. 11 e 12 del Regolamento. Il comma 4 richiama peraltro espressamente il principio della prossimità.

Con la circolare, il ministero fornisce pertanto le prime indicazioni orientative in ordine ad alcune disposizioni contenute nell’articolo 12, fermo comunque restando l’obbligo per l’autorità italiana di spedizione di verificare, in rapporto a ciascuna delle fattispecie previste dall’art. 12 del Regolamento, se si renda necessario sollevare obiezioni alla spedizione transfrontaliera degli oli usati.
In primo luogo, va osservato che l’art. 12, c. 1, lett. a) del Regolamento, consente all’autorità competente di sollevare obiezioni se la spedizione o il recupero previsti non siano conformi alla “direttiva 2006/12/CE e, in particolare, agli articoli 3, 4, 7 e 10 della stessa”. Il richiamo è da intendersi come riferito al rispetto della cd. gerarchia dei rifiuti che rappresenta uno dei principi basilari della legislazione e della politica europea ed italiana in materia di rifiuti.
Tutte le volte che dovessero emergere elementi evidenzianti una violazione della gerarchia dei rifiuti, ossia dell’obbligo di scegliere la soluzione gestionale che – in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti – consenta di raggiungere il miglior risultato ambientale complessivo, l’autorità italiana di spedizione è tenuta, in base alla lettera a) dell’art 12, c. 1, a sollevare obiezioni alla spedizione degli oli usati (ivi incluso il caso del trasporto di oli usati per lunghe distanze, considerato il tenore dell’art. 13 della direttiva 2008/98/CE, ossia dell’art. 177, e. 4, TUA).
Inoltre, le autorità italiane di spedizione sono tenute a valutare le spedizioni transfrontaliere degli oli usati, anche alla luce delle indicazioni contenute nei piani di gestione dei rifiuti adottati a livello regionale (conferma di ciò si trae, per vero, anche dall’art. 12, e. 1, lett. k) del predetto Regolamento).
Fra gli ulteriori parametri di legittimità da considerare nella vantazione delle spedizioni transfrontaliere di oli usati la lettera b) dell’articolo 12, e. 1, del Regolamento prevede che le autorità competenti possano sollevare obiezioni al trasporto transfrontaliero di rifiuti (anche) allorché “la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni”.
Si tratta di un evidente rinvio all’articolo 177, c. 4, TUA (il quale richiede, tra l’altro, di gestire i rifiuti “senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora e senza causare inconvenienti da rumori o odori, specie nella gestione di rifiuti pericolosi) nonché all’articolo 179, e. 2, TUA (il quale stabilisce che “devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono […] il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica”).

Inoltre, andrà tenuto conto del disposto dell’art. 12, e. 1, lett. i) del Regolamento, ai sensi del quale il mancato rispetto delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione degli oli usati da parte dell’impianto, che riceve tali rifiuti, costituisce un motivo di per sé sufficiente per opporsi alla spedizione transfrontaliera ai sensi del citato art. 12, e. 1, lett. i).
Infine, per quanto concerne l’art. 12, c. 1, lett. j) del Regolamento, tale disposizione richiede all’autorità competente di verificare che i rifiuti in questione saranno trattati nell’osservanza delle norme di protezione dell’ambiente applicabili alle operazioni di recupero. La norma richiede, in primis, di verificare le modalità concrete di trattamento (art. 183, c. 1, lett. s) TUA) a cui il rifiuto sarà sottoposto nello Stato di destinazione. Dal momento che le modalità concrete di trattamento dipendono anche dalla legislazione nazionale alla quale saranno soggetti gli oli usati nello Stato di destinazione, nell’ambito dell’esame ai sensi dell’ari 12, e. 1, lett. j) del Regolamento può anche assumere rilevanza la questione se la legislazione nazionale dello Stato di destinazione sia conforme agli obblighi giuridicamente vincolanti di gestione dei rifiuti nel rispetto della cd. gerarchia dei rifiuti imposta dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva 2008/98/CE).
Secondo il ministero, siccome il citato art. 4 (nell’ordinamento italiano, l’art. 179 TUA) assegna alla rigenerazione, ossia al riciclo degli oli usati, la priorità rispetto ad altre forme di trattamento, la lettera j) assumerà particolare rilevanza qualora la legislazione dello Stato di destinazione non imponga – in violazione dei dettami stabiliti dalla normativa comunitaria – di avviare gli oli usati prioritariamente alla rigenerazione, com’è invece prescritto dalla gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 4 della direttiva 2008/98/CE.
Tale analisi appare necessaria in quanto la legislazione dello Stato di destinazione, alla quale saranno soggetti gli oli usati una volta giunti nello Stato di destinazione, può impattare in modo significativo sulle modalità concrete di trattamento a cui il rifiuto sarà poi effettivamente sottoposto nello Stato di destinazione. Del resto l’assenza, nella legislazione nazionale di recepimento della legislazione comunitaria, di norme “almeno rigorose quanto quelle previste dal diritto comunitario”, costituisce, anche ai sensi dell’art. 12, e. 1, lett. e) del Regolamento, un elemento di valutazione di rilievo nell’ambito del meccanismo di controllo istituito dal Regolamento.

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Redazione InSic

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