Omessa bonifica, inquinamento ambientale e sostenibilità: una sentenza fa discutere…

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29417/19 del 05/07/2019, torna ad affrontare il tema relativo al delitto di inquinamento ambientale, introdotto con la legge del 22 maggio 2015 n. 68 (Legge sugli Ecoreati), che – vale la pena ricordarlo – punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
L’art. 452-quinquies cod. pen. prevede una pena minore per i fatti di inquinamento e disastro ambientale causati per colpa ed una ulteriore diminuzione nel caso in cui dalle condotte descritte al primo comma derivi il pericolo di inquinamento o disastro.

La sentenza da adito ad una riflessione sulla abusività della condotta e sui concetti di «compromissione», «deterioramento» e «compromissione» e «significatività».

Sentenza n. 29417/19: l’abusività della condotta

Con riguardo al requisito della «abusività» della condotta, si è sostenuto che è abusiva:
– sia quella realizzata in mancanza di prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta (Cass. Pen., n. 15865/2017);
– sia quella compiuta in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative (Cass. Pen., n. 28732/2018);
– sia nell’inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica (Cass. Pen., n. 46170/2016).

Sentenza n. 29417/19: cosa si intende per «compromissione» e «deterioramento»

Quanto ai concetti di «compromissione» e «deterioramento», essi consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata rispettivamente da:
– una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi (compromissione) o
– da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi.

Sentenza n. 29417/19: la reversibilità del fatto inquinante

Non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.).
Fino a quando tale irreversibilità eventualmente non si verifichi, le condotte poste in essere successivamente all’iniziale “deterioramento” o “compromissione” del bene non costituiscono “post factum” non punibile, ma integrano singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato (Cass. Pen., n. 10515/2016).
Il requisito della significatività denota poi incisività e rilevanza della compromissione o deterioramento, mentre deve reputarsi «misurabile» ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile.
L’assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l’esistenza di un vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l’ambiente, potendosi presentare d’altra parte casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile.
Sul piano poi del fumus del sequestro preventivo è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la compromissione come altamente probabili.

Sentenza n. 29417/19: i dubbi interpretativi

Fin qui le massime “classiche” della giurisprudenza in materia di inquinamento, e tuttavia non applicati al caso, perché il ricorso del PM è stato rigettato, stante la mancanza delle prove del riconoscimento dell’obbligo di procedere alla bonifica, “in particolare predisponendo un modello concettuale di bonifica adeguato”.
Tali espressioni possono trarlo in inganno (tant’è che ci sono, in rete, articoli che parlano addirittura di contestabilità dell’inquinamento ambientale in caso di “bonifiche non a norma”) e fanno nascere alcuni interrogativi.
Cosa vuol dire “bonifica non a norma”? Qual è l’omessa bonifica cui si fa riferimento nella sentenza?

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Omessa bonifica, inquinamento ambientale e sostenibilità. Tanti interrogativi, poche risposte
Andrea Quaranta
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Redazione InSic

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