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Stabilimenti RIR e incidenti: regole per la consultazione popolare sui piani di emergenza esterna

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Con Decreto del ministero dell’Ambiente del 29 settembre n.200 (in GU del 3/11/2016) viene dettato un Regolamento per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR), ai sensi dell’articolo 21, comma 10 del D.Lgs. n.105/2015 (attuativo della Direttiva Seveso III). Sarà in vigore dal 18 novembre prossimo.

Mezzi e tempi della consultazione pubblica
Il regolamento contenuto nel DM 29/11/2016 riguarda le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all’aggiornamento del piano di emergenza esterna al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti derivati da stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore.
All’art.3 del Decreto si regola la procedura partecipativa che origina dal Prefetto il quale, prima dell’adozione del Piano è tenuto a consultare la popolazione, d’intesa con il comune o con i comuni interessati, per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l’utilizzo di mezzi informatici e telematici (allo stesso modo potrà consultare la popolazione per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna).

I dati da comunicare
Il Prefetto renderà disponibili alla popolazione i dati su:
a) la descrizione e le caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
b) la natura dei rischi;
c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
d) le autorità pubbliche coinvolte;
e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.
Tali dati vanno resi disponibili per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni prima dell’inizio della consultazione; la popolazione potrà presentare al Prefetto, in forma scritta anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica, osservazioni, proposte o richieste relativamente alla consultazione anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica.

Riferimenti normativi:
DECRETO 29 settembre 2016, n. 200 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
(GU n.257 del 3-11-2016)
Vigente al: 18-11-2016

Redazione InSic

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