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Produttore giuridico e materiale del rifiuto: hanno gli stessi obblighi di verifica?

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Per “produttore” di rifiuti deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione di garanzia, l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti.
Così la sentenza della Cass. pen., Sez. III, n. 39952 del 30 settembre 2019.
Testo della Sentenza sulla Banca Dati Sicuromnia(*) e commento di S. Casarrubia sulle pagine di Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

Cass. Pen. n.39552/2019: il Fatto

Si contesta all’imputato il reato di traffico illecito di rifiuti (già art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006). Questi, all’epoca dei fatti, era legale rappresentante di una società incaricata dell’attività di carenaggio delle navi presso un cantiere navale gestito da un’altra società. Da tale attività di sabbiatura era derivata la produzione di rifiuti, che si assumono essere stati gestiti illecitamente attraverso operazioni non autorizzate di miscelazione.
Risulta, tuttavia, che tra le due società vi fosse un accordo nel senso che della gestione dei rifiuti si doveva occupare il committente (la società che gestiva il cantiere navale) e non il produttore materiale degli stessi, ossia l’appaltatore (la società incaricata del carenaggio delle navi).

Cass. Pen. n.39552/2019: il giudizio della Corte

Per la Suprema Corte, tuttavia, «a prescindere dagli accordi relativi agli oneri di smaltimento – che nella prassi spesso trasferiscono all’appaltatore mere attività operative e mantengono sull’appaltante, per ragioni di politica aziendale, gli oneri materiali ed economici dello smaltimento dei rifiuti, la responsabilità in ordine al complessivo iter di smaltimento, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. f), e art. 188, comma 1, rimane congiuntamente in capo al produttore giuridico, al produttore materiale e al detentore dei rifiuti». Da qui la conferma della sentenza di condanna.
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