Molti sono gli accordi in materia ambientale di cui si aspetta la ratifica con questo disegno di legge: dall’Emendamento DOHA del 2012 al Protocollo di Kyoto, al protocollo La Valletta del 2002, sulle questioni attinenti il trasporto marittimo e la protezione dell’ambiente marino e costiero, senza dimenticare il protocollo Kiev del 2003 sull’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.
Ecco gli accordi oggetto del Disegno di legge di ratifica:
• Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l’8 dicembre 2012 che prevede gli obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni. In particolare l’Unione europea con ciascuno Stato membro e l’Islanda hanno sottoscritto una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990;
• Accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e Islanda, dall’altra, per quanto concerne la partecipazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione europea, dei suoi Statti membri, e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto dalla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° Aprile 2015. Nello specifico l’Accordo definisce i termini che disciplinano la partecipazione dell’Islanda nell’adempimento congiunto degli impegni da parte dell’Unione, dei suoi Stati membri e dell’Islanda. In particolare il Paese dovrà applicare le normative dell’Ue, anche per quanto riguarda il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni;
• Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del mare Mediterraneo, fatto a La Valletta il 25 gennaio 2002. Il Protocollo è caratterizzato da un approccio globale verso tutte le questioni attinenti il trasporto marittimo e la protezione dell’ambiente marino e costiero. Il Protocollo considera come sostanze inquinanti il petrolio e tutte quelle sostanze che, se introdotte nell’ambiente marino, sono in grado di generare rischi per la salute umana, di nuocere alle risorse viventi e alla vita marittima, di danneggiare le attrattive o di interferire con altri usi legittimi del mare;
• Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione di Espoo, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001. L’emendamento serve a precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include anche la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all’adesione di Paesi all’adesione di Stati esterni alla regione dell’UN/ECE (United Nations – Economic Commission for Europe).
• Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione di Espoo, adottata a Cavtat i giorni 1-4 giugno 2004. L’emendamento disciplina alcune questioni istituzionali della Convenzione;
• Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. Nello specifico gli obiettivi del protocollo sono:
1) garantire che nella preparazione dei piani e programmi si tenga conto delle considerazioni ambientali e sanitarie,
2) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell’elaborazione programmatica e legislativa,
3) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica,
4) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica e
5) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.
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