Qualità dei carburanti: modifiche alla Direttive europea

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È stata pubblicata in GUCE, la Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
L’obiettivo della Direttiva 2015/1513 è garantire un mercato unico per i carburanti destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell’ambiente previsti nell’uso di tali carburanti. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alle modifiche, con atti normativi di adeguamento, entro il 10 settembre 2017.


Carburanti e obiettivi di riduzione delle emissioni
La Direttiva ricostruisce il contesto normativo di riferimento spiegando che ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ciascuno Stato membro deve assicurare che nel 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10 % del consumo finale di energia nei trasporti in tale Stato. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo.
La direttiva 2009/28/CE determina i criteri di sostenibilità che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare per essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati da tale direttiva e per poter essere inseriti nei regimi di sostegno pubblico. I criteri comprendono i requisiti relativi alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra che biocarburanti e bioliquidi devono soddisfare rispetto ai combustibili fossili. La direttiva 98/70/CE stabilisce identici criteri di sostenibilità per i biocarburanti.
In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, è probabile che le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano significative e che possano annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò avviene perché ci si attende che nel 2020 quasi l’intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è opportuno distinguere tra gruppi di colture quali le colture oleaginose, le piante da zucchero e cerealicole e altre colture amidacee. Inoltre, è necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo in relazione a nuovi biocarburanti avanzati che non siano in concorrenza con le colture alimentari, nonché esaminare ulteriormente l’impatto dei diversi gruppi di colture sul cambiamento, sia diretto che indiretto, della destinazione dei terreni.
Onde evitare di incentivare l’aumento deliberato della produzione di residui della lavorazione a scapito del prodotto principale, la definizione di residuo della lavorazione dovrebbe escludere i residui che derivano da un processo di produzione deliberatamente modificato a tal fine.

Biocarburanti avanzati
Nella Direttiva, Parlamento e Consiglio ritengono probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest’ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, e non concorrono direttamente per lo sfruttamento di terreni agricoli con le colture destinate alla produzione alimentare e di mangimi. È opportuno dunque, secondo le Istituzioni UE incoraggiare il potenziamento delle attività di ricerca, sviluppo e produzione inerenti a tali biocarburanti avanzati, dal momento che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza con tecnologie consolidate in materia di biocarburanti ottenuti a partire da colture alimentari per l’ottenimento di sovvenzioni pubbliche.
Sarebbe auspicabile pervenire già nel 2020, all’interno dell’Unione, a un livello di consumo di biocarburanti avanzati significativamente superiore rispetto all’andamento attuale. Ciascuno Stato membro dovrebbe promuovere il consumo di biocarburanti avanzati e cercare di raggiungere un livello minimo di consumo di biocarburanti avanzati nel proprio territorio, fissando un obiettivo nazionale giuridicamente non vincolante che si sforzi di conseguire come parte dell’obbligo di assicurare che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia nei trasporti in tale Stato membro. È opportuno che, ove disponibili, i piani degli Stati membri per il conseguimento dei loro obiettivi nazionali siano pubblicati, al fine di accrescere la trasparenza e la prevedibilità per il mercato.

Combustibili fossili
Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha sottolineato l’importanza di ridurre, nell’ambito del quadro 2030 per le politiche dell’energia e del clima, le emissioni di gas a effetto serra e i rischi connessi alla dipendenza dai combustibili fossili nel settore dei trasporti; il Consiglio europeo ha altresì invitato la Commissione a esaminare ulteriori strumenti e misure finalizzati a un approccio globale e tecnologicamente neutro per la promozione della riduzione delle emissioni e dell’efficienza energetica nei trasporti, per i trasporti elettrici e per le fonti energetiche rinnovabili nei trasporti anche successivamente al 2020.

Bioindustrie e bioraffinerie
A proposito degli insediamenti produttivi, nella Direttiva (UE) 2015/1513, al fine di garantire la competitività a lungo termine, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l’utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti.

Elettricità da Fonti rinnovabili
Le Istituzioni europee sottolineano poi, come un maggiore utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili sia un mezzo per affrontare molte delle sfide nel settore dei trasporti ed anche in altri settori energetici. Necessario, dunque offrire ulteriori incentivi per stimolare l’utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e che siano incrementati i fattori di moltiplicazione per il calcolo del contributo dell’elettricità da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato e dai veicoli elettrici stradali, in modo da favorirne la diffusione e la penetrazione sul mercato. Inoltre, è opportuno prendere in considerazione ulteriori misure per promuovere l’efficienza energetica e il risparmio energetico nel settore dei trasporti.

Promozione biocarburanti a basso rischio climatico
Secondo le Istituzioni UE si sottolinea come sia opportuno che, in ogni misura di incentivazione della promozione dei biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni ovvero in ogni misura volta a ridurre al minimo gli incentivi alla frode in relazione alla produzione di tali biocarburanti, gli Stati membri prestino la dovuta attenzione al principio della gerarchia dei rifiuti, affinché gli incentivi a utilizzare tali materie prime per biocarburanti non contrastino gli sforzi volti a ridurre i rifiuti e ad aumentare il riciclaggio e l’uso efficiente e sostenibile delle risorse disponibili.

Produzione di biocarburanti: regole omogenee
Nella Direttiva2015/1513 si sottolinea come sia opportuno adeguare le regole onde utilizzare valori standard che garantiscano parità di trattamento ai produttori, indipendentemente da quale sia il luogo di produzione. Mentre ai paesi terzi è consentito l’uso di valori standard, i produttori dell’Unione sono obbligati a utilizzare valori reali qualora essi siano superiori ai valori standard o qualora gli Stati membri non abbiano presentato una relazione, aumentando così i loro oneri amministrativi. Di conseguenza, è opportuno semplificare le norme attuali affinché l’uso di valori standard non sia limitato alle zone dell’Unione comprese negli elenchi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Riferimenti normativi
Direttiva (UE) 2015/1513
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 239 del 15.9.2015)

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Redazione InSic

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