Qualità del suolo e delle acque sotterranee: indicazioni sulla Relazione di riferimento

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Con Decreto del 15 aprile 2019 n.95, il Ministero dell’Ambiente stabilisce le modalità per la redazione della Relazione di riferimento (prevista all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del Codice Ambiente) sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare per le attività di cui all’allegato VIII (Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale) alla parte seconda (Procedura per VIA_VAS e IPPC), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Restano escluse (art.1) le installazioni collocate interamente in mare su piattaforme off-shore, (appartengono alla categoria 1.4-bis, dell’allegato VIII).

Quando la Relazione di riferimento è obbligatoria

La Relazione di riferimento va presentata unitamente alla domanda di autorizzazione integrata e riguarda obbligatoriamente (art.2):
-impianti elencati nell’Allegato XII, alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006, ai punti 1, 3, 4 e 5;
impianti di cui al punto 2 dell’Allegato XII, alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di riferimento ai sensi dell’articolo 4.
Nei casi diversi da quelli per i quali la presentazione della Relazione è obbligatoria, la sussistenza dell’obbligo di presentazione (art.3) va verificata applicando la procedura descritta nell’allegato 1 del DM 15 aprile 2019 n.95 (sempre salva la facoltà di presentare comunque la Relazione da parte del gestore).

La Procedura di cui all’Allegato 1 al DM 15 aprile 2019 n.95all’esito della verifica della procedura risulta obbligatorio presentare la Relazione, essa costituisce parte integrante della domanda di autorizzazione integrata ambientale da presentare all’autorità competente individuata.
Se invece non sussiste tale obbligo ai sensi della procedura, il Gestore dovrà presentare unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, una Relazione sugli esiti della procedura corredata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti dall’Allegato 1 del Decreto e si applica quanto previsto dal Codice ambiente all’articolo 29-ter comma 4 (entro trenta giorni dalla presentazione, l’autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione e potrà eventualmente chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa – si veda il dettaglio dell’articolo anche sulla nostra Banca Dati Sicuromnia).

Modifiche e aggiornamenti della Relazione: gli allegati 2 e 3 del DM 15 aprile 2019 n.95

In caso di modifiche sostanziali l’art.4 del DM 15 aprile 2019 n.95 prevede che l’aggiornamento della Relazione di riferimento, ovvero degli esiti della verifica siano trasmessi all’Autorità quali parti integranti della nuova domanda (la procedura segue quanto previsto in articolo 29-nonies, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006).

Linee guida di riferimento per la Relazione


All’art.5 del DM 15/4/2019 si indica per la redazione della Relazione, il riferimento alle Linee guida emanate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, purchè siano presenti gli elementi contemplati all’Allegato 2 del nuovo decreto.
Quanto alle informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, il riferimento tecnico è quello delle Linee guida e di cui all’Allegato 3.
Per le discariche i contenuti minimi per la redazione della Relazione di riferimento sono quelli specificati nell’articolo 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

Riferimenti normativi:

DECRETO 15 aprile 2019, n. 95
Regolamento recante le modalità per la redazione della Relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n.199 del 26-8-2019 )

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Redazione InSic

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