Il Decreto tiene in dovuta considerazione l’emanazione della direttiva 2015/652/UE del Consiglio del 20 aprile 2015: si tratta della direttiva che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE (relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel) e della direttiva (UE) 2015/1513 (che modifica la direttiva 98/70/CE) e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Inoltre introduce modifiche (agli artt. 1-11) al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (che contiene le misure in materia di qualità della benzina e del combustibile diesel in attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652) e (agli artt. 12-17) al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con il quale è stata trasposta nel nostro ordinamento la direttiva 2009/28/CE, in attuazione della direttiva 2015/1513/UE.
Le novità della disciplina
Tra le novità:
–nuove modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di comunicazione, nonché dell’obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità fornita;
-la previsione di ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori di carburanti agli Stati membri;
-la previsione della possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora esclusi dal campo di applicazione della normativa di settore), ai fini del raggiungimento dell’obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità fornita;
-l’introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare, ai fini dell’obiettivo di utilizzo di fonti rinnovabili nei consumi energetici nel settore dei trasporti.
Scadenze documentali
Una modifica significativa tocca l’art. 7 comma 2 del D.Lgs. n.66/2005 che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro cui il Ministero dell’Ambiente sarà tenuto a trasmettere alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla qualità ed alla quantità di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell’anno civile precedente, sulla base di una relazione ISPRA, che viene trasmessa entro il 30 giugno dall’Istituto al Ministero Ambiente sulla base di specifici dati (vedi approfondimento sulla nostra Banca Dati Sicuromnia).
Si aggiunge un comma 2 bis per il quale, sempre entro il 31 agosto, ma a partire dal 2018, il Ministero Ambiente dovrà trasmettere alla Commissione europea anche i dati di cui all’allegato V-bis.3 relativamente agli obblighi di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 7-bis, sulla base di una relazione elaborata dal GSE che dovrà trasmetterla entro il 30 maggio di ogni anno, utilizzando il modello dell’allegato IV della direttiva (UE) 2015/652, secondo lo standard elaborato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall’AEA, e utilizzando gli strumenti della rete ReportNet dell’Agenzia messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009.
Fa parte di questa relazione anche una ulteriore relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell’allegato V-bis, parte A e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui all’allegato V-bis, parte E-bis.
Sanzioni
Modifiche importanti anche all’art.9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 in attuazione dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652: al fornitore che non rispetta l’obiettivo di riduzione si applicano ora le seguenti sanzioni amministrative:
1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all’articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori all’obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori al 4 per cento;
2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all’articolo 7-bis, comma 1, risultano comprese tra il 2 e il 4 per cento;
3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all’articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori al 2 per cento.
In caso di relazione dal contenuto incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 al fornitore si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 euro
Al fornitore che, nell’anno di riferimento, omette di presentare o presentare tardivamente la relazione di cui all’articolo 7-bis, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al fornitore che presenta la relazione tardivamente, purché entro il 31 maggio dell’anno di riferimento, è applicata la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.
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