Convertito con Legge 155/2023, il DECRETO-LEGGE sulla Qualità dell’aria, il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2023, n. 121 che contiene misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale.
Il Decreto mira ad assicurare l’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 10 novembre 2020 in causa C644/18 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/1 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per inadempimento del nostro Paese rispetto all’esecuzione della direttiva 2008/50 del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per unaria più pulita in Europa.
Cosa prevede il Decreto, quali sono i nuovi limiti alle emissioni da veicoli inquinanti e di quali sentenze e procedure di infrazione stiamo parlando?
Nell'articolo
Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna: Piani di qualità dell’aria da aggiornare
Il Decreto prevede (art.1) che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedano, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del Decreto, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell’aria. Nel frattempo, le regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5”, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.
Limitazioni alla circolazione per i veicoli Euro 5 dal 1° ottobre 2025
A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria Euro 5 va inserita nei piani della qualità dell’aria delle suddette regioni (commi 1 e 2).
In fase di conversione, il Senato ha aggiunto alcune precisazioni: le Regioni sopra indicate possono
esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» mono-fuel o bi-fuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 257 del 2016 (comma 2-bis).
Cos’è un Piano di Qualità dell’Aria?
I Piani, elaborati dalle Regioni, hanno il compito di monitorare e mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi. Piani e programmi di risanamento della qualità dell’aria sono previsti espressamente dalla disciplina europea e sono obbligatori, tant’è che il D.Lgs. 155/2010, (art. 9, comma 1) che recepisce la direttiva comunitaria 2008/50/CE conferma l’obbligo per regioni e province autonome di introdurli nel caso in cui i livelli di uno o più inquinanti fra quelli normati (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, materiale particolato PM10 e PM2.5) superino un corrispondente valore limite o valore obiettivo.
L’aggiornamento dei piani della qualità dell’aria comprende
- la valutazione della qualità dell’aria,
- l’aggiornamento della modellistica degli scenari emissivi e di qualità dell’aria e
- l’individuazione e la messa in opera degli interventi di risanamento o la conferma di quelli già programmati, anche alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.
Decreto Qualità dell’Aria – le novità del DL 121/2023 convertito
Dopo l’esame del Decreto al Senato ci sono state alcune correzioni:
- introdotto l’art.1 bis: istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l’anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all’aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicarsi da parte del Ministero;
- incrementato di euro 17 milioni per l’anno 2023 il Fondo per il turismo sostenibile, di cui all’articolo 1, comma 611, della legge n. 197 del 2022, al fine di favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale
Qualità dell’aria: la procedura di infrazione europea
Fino all’Aprile scorso comparivano nell’elenco delle procedure di infrazione europea dell’Italia ben due richiami alla qualità dell’aria ambiente.
La Commissione contestava diverse violazioni nell’attuazione in Italia della direttiva 2008/50/CE, nella Procedura
- 2020_2299 la Cattiva applicazione, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5
- 2015_2043, l’Applicazione dell’obbligo di rispettare i livelli di biossido di azotoNO2 (sfociò nella Causa C-573/19)
- 2014_2147l a cattiva applicazione per quanto riguarda il Superamento dei valori limite di PM10 in Italia (C-644/18).
La Corte Ue ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia sia per il mancato rispetto, “sistematico e continuativo”, del valore limite annuale fissato per il biossido d’azoto in varie zone concernente la qualità dell’aria, sia per la mancata adozione, a partire dall’11 giugno 2011, di misure atte a garantire il rispetto nelle stesse zone dei valori limite di NO2.
Per approfondire sulla Direttiva 2008/50 ed i suoi obblighi, consulta la pagina informativa sul sito dell’Unione Europea.
Qualità dell’aria: la normativa italiana
Le direttive europee in materia di qualità dell’aria, ossia la Direttiva 2008/50/CE e la Direttiva 2004/107/CE che chiedono agli Stati membri di assicurare, entro date specifiche e mediante misure ed interventi di risanamento, il rispetto di determinati valori limite per una serie di inquinanti, sono state recepite con Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.
Il Decreto conferisce alle Regioni il compito di svolgere le attività di valutazione e di pianificazione volte a conoscere il contesto nazionale e ad identificare le misure più efficaci per il rispetto dei valori di qualità dell’aria e ad assicurarne l’attuazione. Sul sito del MASE è disponibile la Pagina coi Piani regionali sulla qualità dell’aria.
La valutazione della qualità dell’aria
Ai sensi dell’articolo 20 del Decreto 155 è istituito un Coordinamento tra i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell’Unione delle province italiane (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell’ISPRA, dell’ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti per la valutazione della qualità dell’aria.
Tale organo deve elaborare indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e svolge un esame congiunto di temi connessi all’applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un’attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.
Per approfondire sul decreto 155, consultare la pagina informativa sul sito del Ministero Ambiente e Sicurezza energetica.
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