Quesito Seveso III: gestione flessibile rifiuti tramite software

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Per uno stabilimento, che svolge attività di logistica o di trattamento rifiuti, al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 come stabilimento di “soglia inferiore”, è possibile utilizzare e un sistema gestionale delle giacenze e di controllo del non superamento delle soglie secondo la regola delle sommatorie di cui alla nota 4, Allegato 1 del D.lgs. 105/2015?

Questo il contenuto dell’ultimo quesito pervenuto al Comitato di Coordinamento Seveso istituito presso il Ministero dell’Ambiente a cui è stata data riposta durante l’ultima riunione avvenuta il 17 dicembre scorso. Il documento è disponibile al seguente link.

Il Quesito presentato al Comitato Seveso

Alcuni gestori di aziende che svolgono attività di logistica o di trattamento rifiuti hanno proposto di utilizzare una gestione flessibile delle quantità massime di sostanze pericolose da tenere in considerazione ai fini dell’attuazione degli obblighi connessi al D.lgs 105/2015, in modo da conoscere in ogni momento l’esatta giacenza delle diverse tipologie di sostanze pericolose che sono presenti in stabilimento, nel rispetto della nota 4 dell’allegato 1 al decreto legislativo. Ciò al fine di mantenere, anche in caso di variazioni frequenti di sostanze e quantitativi, la condizione di assoggettabilità come stabilimento “di soglia inferiore”.

La risposta del Comitato Seveso

Il D.lgs. 105/2015 stabilisce che in uno stabilimento si deve intendere per «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1.

In conformità all’articolo 3 e all’articolo 13, comma 2 del D.lgs. 105/2015, nel modulo di notifica e di informazione di cui alla Sezione B dell’Allegato 5 il gestore deve dichiarare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose e le quantità massime detenute, che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento nello stabilimento. Tali quantitativi massimi devono essere considerati dallo stesso gestore, nell’ambito della notifica, al fine di determinare l’assoggettabilità dello stabilimento al D.lgs. 105/2015.

E’ possibile gestire, tramite un adeguato sistema gestionale, ove necessario informatico, la presenza in stabilimento di quantitativi variabili di sostanze pericolose e/o di categorie di sostanze pericolose al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 come stabilimento di soglia inferiore, a condizione che sia assicurata la piena conformità a quanto responsabilmente dichiarato nella notifica.

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Redazione InSic

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