rifiuto biodegradabile

Raccolta rifiuti organici: Interpello Legambiente al MASE

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Un nuovo interpello in materia di economia circolare e rifiuti presentato da Legambiente riguarda la possibilità o meno di vietare l’utilizzo di sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta dell’umido urbano a fronte dell’assenza del decreto ministeriale (previsto dal Codice Ambiente) che dovrebbe regolare livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individuare precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte.

Il MASE sembra escludere tale possibilità e ricostruisce la normativa ambientale per questa materia.

Interpello Legambiente 2024 sulla raccolta dell’umido

Con l’istanza di interpello ambientale, l’associazione Legambiente ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all’articolo 182-ter del D.lgs. n.152/2006 e, in particolare,

“se la mancata adozione dell’atto ministeriale previsto dal comma 7 dell’art. 182-ter TUA possa giustificare a livello di amministrazioni locali (regolamenti comunali, piani provinciali di gestione rifiuti etc.), con specifico riferimento ai manufatti in bioplastica compostabile certificati ed opportunamente etichettati come richiesto dal comma 6 dell’art. 182-ter medesimo, deroghe alla gerarchia dei rifiuti e/o divieti del loro utilizzo ai fini della raccolta dell’umido urbano e/o divieti del loro conferimento in tale raccolta, con destinazione quindi a smaltimento/recupero energetico, invece che a riciclo organico, di tali flussi di rifiuti”.

Raccolta differenziata dei rifiuti: la Normativa nazionale di riferimento

Il Mase ricorda la normativa di riferimento: l’articolo richiamato da Legambiente, art.18-ter del Codice Ambiente ha fissato l’obbligo di raccogliere in modo differenziato i rifiuti organici, anticipando la decorrenza di tale obbligo al 31 dicembre 2021 rispetto alla previsione stabilita a livello euro-unitario fissata al 31 dicembre 2023. Recepisce così l’articolo 22 della Direttiva 2008/98/CE, così come sostituito dalla Direttiva (UE) 2018/851.

Quanto ai rifiuti organici,

  • al comma 2, l’art. 18-ter il Codice Ambiente prevede che “i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti”.
    Pertanto tali rifiuti devono essere conferiti attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili o, in alternativa, utilizzando sacchetti compostabili certificati.
    Quindi, l’utenza domestica può utilizzare sacchetti biodegradabili e compostabili per il conferimento dei propri rifiuti organici.
  • l’articolo 183, comma 6, riguarda invece i rifiuti da imballaggio: conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, secondo periodo, della Direttiva 2008/98/CE, prevede la raccolta e l’avvio al riciclo di tutti quei rifiuti, anche da imballaggi, che hanno la caratteristica di essere compostabili e biodegradabili, nel rispetto degli standard europei.
    Pertanto, emerge chiaramente l’obbligo di conferire i rifiuti biodegradabili e compostabili nell’ambito della raccolta separata dei rifiuti organici, anche al fine di incrementare il riciclaggio degli stessi, mentre resta nella possibilità dell’utenza domestica l’utilizzo dei sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta del proprio rifiuto organico.
  • il comma 7 dell’ articolo 182-ter prevede l’adozione di un decreto ministeriale al fine di stabilire i “livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individuare precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti”.

Secondo il Ministero dell’Ambiente la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 182-ter, comma 7, non sembra giustificare l’emanazione a livello locale di atti o provvedimenti volti a vietare l’utilizzo di sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta dell’umido urbano e il conferimento nella raccolta differenziata dei rifiuti organici dei prodotti con le caratteristiche previste dal comma 6 del medesimo articolo.

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