In allegato i PDF degli allegati al Decreto con le Tariffe.
All’art.1 si indicano le attività soggette a copertura finanziaria:
a) monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dei RAEE di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 49/2014 (vedi allegato 1);
b) monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di recupero dei RAEE di cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 49/2014 (vedi allegato 1);
c) funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 49/2014 (vedi allegato 1);
d) funzionamento del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui all’art. 36 del decreto legislativo n. 49/2014 (vedi allegato 3);
e) tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, di cui all’art. 29 del decreto legislativo n. 49/2014(vedi allegato 2).
Per la Determinazione delle tariffe, l’articolo 2 identifica per i produttori di AEE una quota fissa annua pari a euro 10,00 (dieci) cadauno, indipendentemente dalla relativa quota di mercato e una quota variabile calcolata come differenza tra l’ammontare totale degli oneri di cui all’art. 4, al netto della componente a carico dei produttori delle pile ed accumulatori ai sensi dall’art. 19, comma 2 del D.Lgs. n.188/2008 e il totale delle quote fisse dovute dai medesimi produttori
La quota variabile è ripartita tra i produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato, calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 49/2014, sulla base delle comunicazioni annuali rese ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, entro il 30 aprile di ogni anno e pubblicate nell’area riservata del sito www.registroaee.it, entro il 30 giugno di ogni anno. I produttori di AEE hanno tempo epr versare le tariffe entro il 30 settembre di ogni anno.
In base all’art. 3, che regola le Modalità di pagamento, i versamenti vanno effettuati al Capo di entrata 32° – capitolo n. 2592 – art. 26 del Ministero dell’economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato (si indicano nell’articolo, anche le indicazioni per la causale e si rimanda al sito www.registroaee.it per i modelli da utilizzare per il versamento. I pagamenti possono essere effettuati cumulativamente dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 49/2014 per conto dei produttori associati secondo le rispettive quote di mercato.
All’articolo 6 si ricorda, infine che i produttori di AEE che non rispettano il termine per il versamento di cui all’art. 2 (entro il 30 settembre di ogni anno), sono tenuti al pagamento della tariffa stabilita maggiorata degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza di detto termine.
Riferimenti normativi:
DECRETO 17 giugno 2016 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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