RAEE

Raggruppamenti di RAEE: DM 40/2023, le nuove regole: dal CdC RAEE i video informativi

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Con DECRETO n. 40 del 20 febbraio 2023 il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA approva il Regolamento che aggiorna i raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sostituendo l’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185 che regola il funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ricostruiamo la normativa di riferimento alla luce della rettifica operata dal MASE subito dopo l’uscita del Decreto e dell’interpretazione applicativa sul decreto fornita dal CdC RAEE.
Inoltre, nel Giugno 2023, il Centro di Coordinamento ha prodotto degli strumenti informativi video del CdC per orientarsi nei nuovi adempimenti previsti dalla normativa.

Cosa sono i raggruppamenti di AEE?

raggruppamento raee

I luoghi di raggruppamento (LdR) sono siti costituiti da uno o più rivenditori di AEE che ritirano i rifiuti elettronici riconsegnati dai consumatori.

I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta vengono raggruppati e vengono assegnati loro i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Quali AEE smaltire nei raggruppamenti?

L’allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (che attua in Italia la Direttiva 2012/19/UE sui RAEE) elencava in modo indicativo le apparecchiature elettriche ed elettroniche e vi comprendeva anche i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici provenienti da nuclei domestici (art.4).

Dal 15 agosto 2018, l’allegato II è stato sostituito dall’Allegato IV che le riporta tutte, mentre le diverse categorie in cui si dividono è riportato in Allegato III.

Come conferire i RAEE nei centri di raccolta?

Per poter usufruire del servizio di ritiro dei RAEE coordinato dal CdC RAEE devono rispettare le condizioni stabilite dall’accordo di programma.

Dal 1° gennaio 2023 l’accordo di programma 2022 – 2024 previsto dall’articolo 16 comma 2 del D. Lgs. 49/2014 regola le condizioni di servizio presso i luoghi di raggruppamento su tutto il territorio nazionale.

È stato accettato dalle aziende della distribuzione, dalle aziende della raccolta, dai produttori di AEE e dal CdC RAEE.

Per saperne di più sui Raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche consultare:

Raggruppamenti RAEE e normativa di riferimento – l’allegato 1 del DM 185/2007

Il DECRETO 25 settembre 2007, n. 185 ha istituito il funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ed il funzionamento del centro di coordinamento RAEE per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi oltre ad un comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE.

L’allegato 1 del DM 105/2007 indicava l’attribuzione dei codici in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, (il decreto che attua in Italia le prescrizioni delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e per il loro smaltimento).

Aggiornamento dell’Allegato 1 del DM 185/2007 – il DM 40/2023

Nel 2023 il Ministero ha prodotto il DM 40/2023 che costituisce un aggiornamento dei raggruppamenti RAEE previsti dall’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185″.

La necessità di ridefinire i raggruppamenti indicati nell’Allegato 1 del DM 185/2007 deriva dalle modifiche nell’elenco contenuto nell’allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del decreto 185.

Il DM 40/2023 per questo sostituisce l’allegato I del 2007.

 Allegato 
 
                                    "Allegato 1 (articolo 9, comma 3) 
 
    Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di
raccolta di cui all'articolo 4, comma 1,  lettera  mm),  del  decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto  salvo  il  disposto  di  cui
all'articolo 187 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi. 
    I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
sono conferiti nei centri di raccolta  ed  ivi  raggruppati  come  di
seguito indicato. Indipendentemente dalle  condizioni  fisiche  nelle
quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono  attribuiti
i  codici  EER  dei  rifiuti   di   apparecchiature   elettriche   ed
elettroniche. 
    
+-------------------------------------------------------------------+
|Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura   |
|con fluidi                                                         |
|Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, |
|4.2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, |
|di seguito elencate:                                               |
|    - 1.1 Frigoriferi;                                             |
|    - 1.2 congelatori;                                             |
|    - 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti   |
|      freddi;                                                      |
|    - 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;        |
|    - 1.5 radiatori a olio;                                        |
|    - 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con  |
|      fluidi diversi dall'acqua;                                   |
|    - 4.2 asciugatrici.                                            |
+-------------------------------------------------------------------+
|Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi                            |
|Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell'allegato IV|
|del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate: |
|    - 4.1 Lavatrici;                                               |
|    - 4.3 lavastoviglie;                                           |
|    - 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre        |
|      riscaldanti elettriche;                                      |
|    - 4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle   |
|      elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto        |
|      legislativo 14 marzo 2014, n. 49.                            |
+-------------------------------------------------------------------+
|Raggruppamento 3 - TV e Monitor                                    |
|Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di   |
|superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2             |
|dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di  |
|seguito elencati:                                                  |
|    - 2.1 Schermi;                                                 |
|    - 2.2 televisori;                                              |
|    - 2.3 cornici digitali LCD;                                    |
|    - 2.4 monitor;                                                 |
|    - 2.5 laptop, notebook;                                        |
+-------------------------------------------------------------------+
|Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di        |
|illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro       |
|Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4   |
|dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,     |
|tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le            |
|apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le|
|piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni    |
|(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al     |
|paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di       |
|seguito elencate:                                                  |
|    - 4.5 lampadari;                                               |
|    - 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini,         |
|      apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne         |
|      installati nelle chiese);                                                     |
|    - 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria;             |
|    - 4.7 mainframe;                                               |
|    - 4.6 grandi stampanti;                                        |
|    - 4.9 grandi copiatrici;                                       |
|    - 4.10 grandi macchine a gettoni;                              |
|    - 4.11 grandi dispositivi medici;                              |
|    - 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;        |
|    - 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente    |
|      prodotti e denaro;                                           |
|    - 5.1 aspirapolvere;                                           |
|    - 5.2 scope meccaniche;                                        |
|    - 5.3 macchine per cucire;                                     |
|    - 5.4 lampadari;                                               |
|    - 5.5 forni a microonde;                                       |
|    - 5.6 ventilatori elettrici;                                   |
|    - 5.7 ferri da stiro;                                          |
|    - 5.8 tostapane;                                               |
|    - 5.9 coltelli elettrici;                                      |
|    - 5.10 bollitori elettrici;                                    |
|    - 5.11 sveglie e orologi;                                      |
|    - 5.12 rasoi elettrici;                                        |
|    - 5.13 bilance;                                                |
|    - 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del   |
|      corpo;                                                       |
|    - 5.15 calcolatrici;                                           |
|    - 5.16 apparecchi radio;                                       |
|    - 5.17 videocamere, videoregistratori;                         |
|    - 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature   |
|      per riprodurre suoni o immagini                              |
|    - 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;                    |
|    - 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo,        |
|      immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.;              |
|    - 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati,   |
|      piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli          |
|      dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di   |
|      controllo;                                                   |
|    - 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente   |
|      prodotti;                                                    |
|    - 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici       |
|      integrati;                                                   |
|    - 6.1 telefoni cellulari;                                      |
|    - 6.2 navigatori satellitari (GPS);                            |
|    - 6.3 calcolatrici tascabili;                                  |
|    - 6.4 router;                                                  |
|    - 6.5 PC;                                                      |
|    - 6.6 stampanti;                                               |
|    - 6.7 telefoni;                                                |
|    - altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche  |
|      informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei     |
|      paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato IV del decreto legislativo  |
|      14 marzo 2014, n. 49.                                        |
+-------------------------------------------------------------------+
|Raggruppamento 4 - Sezione A "pannelli fotovoltaici"               |
|I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4          |
|dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di  |
|seguito elencati:                                                  |
|    - 4.14 pannelli fotovoltaici                                   |
+-------------------------------------------------------------------+
|Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose                               |
|Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell'allegato IV del    |
|decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:     |
|    - 3.1 Tubi fluorescenti;                                       |
|    - 3.2 lampade fluorescenti compatte;                           |
|    - 3.3 lampade fluorescenti;                                    |
|    - 3.4 lampade a scarica ad alta densita', comprese lampade a   |
|      vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro     |
|      metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;      |
|    - 3.5 LED.                                                     |
+-------------------------------------------------------------------+
    

DM 40/2023 – rettifiche ed integrazioni dal CDC RAEE all’elenco di raggruppamenti RAEE

Successivamente all’emanazione del Decreto 20 febbraio 2023, n. 40 il Ministero dell’Ambiente ha segnalato un refuso nell’Allegato 1:

 il “Raggruppamento 2″ include erroneamente il paragrafo “4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.”. Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel “Raggruppamento 4”.

Nel Maggio 2023 il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in Italia, ha prodotto una Interpretazione applicativa del DM 140/2023 che tiene conto dell’elenco aggiornato di AEE di cui alla delibera del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti del 19 luglio 2018.

Il CD Raee ha dunque ripubblicato tutti i raggruppamenti: l’elenco aggiornato è disponibile nell’atto di Interpretazione applicativa.

CdC Raee – video informativi sui raggruppamenti RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) ha realizzato cinque brevi video che chiariscono in modo semplice e intuitivo la nuova composizione dei raggruppamenti RAEE.

L’obiettivo è aiutare i soggetti che si occupano della raccolta rifiuti a conferire in maniera corretta tutte le tipologie di rifiuti elettronici nei raggruppamenti, modificati sulla base della nuova suddivisione stabilita dal decreto 40 del 20 febbraio 2023.

I video, uno per ogni raggruppamento, tengono conto anche della interpretazione applicativa fornita dal CdC RAEE in accordo con il MASE nel maggio scorso.

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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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