Recupero materiali da demolizione: si applica la disciplina dei sottoprodotti?

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È possibile recuperare i materiali provenienti dalla demolizione di edifici e/o case (ferro, inerti, legno, …) – e quindi assoggettarli alla disciplina sui sottoprodotti – e tenerli in deposito temporaneo in uno dei siti di produzione?

Risponde l’Esperto della Banca Dati Sicuromnia, Andrea Quaranta (Environmental Risk and crisis manager) su Banca Dati Sicuromnia (dove si trovano tutti i riferimenti normativi collegati)

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Categoricamente no.
Ai sensi dell’art. 184 bis, comma 1, del D.Lgs n. 152/06, infatti, se ricorrono anche le altre condizioni previste dalla stessa disposizione, si ha un sottoprodotto quando «la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto».
L’attività di demolizione di edifici (o di strade) non può essere definita un “processo di produzione”: di conseguenza, i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti (Cass. Pen., n. 33028/2015).
Per potersi parlare di sottoprodotto occorre che lo stesso tragga origine – quindi provenga direttamente – da un «processo di produzione», dunque da “un’attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia)”.
Le attività di mera demolizione di manufatti (ad esempio, di edifici o strade), non essendo sono finalizzate alla produzione di alcunché, non possono, quindi, essere definite un processo di produzione quale quello indicato dalla norma citata: di conseguenza, i materiali che ne originano non sono mai sottoprodotti, ma solo rifiuti.
La risposta è negativa anche per quanto concerne la possibilità di tenere questo materiale – che giuridicamente è un rifiuto – in deposito temporaneo, dal momento che tali i “materiali” non sono prodotti nel luogo in cui si vorrebbero depositare temporaneamente, ma provengono da diversi altri cantieri: viene meno, dunque, una delle condizioni previste dall’art. 183, lett. bb) per potersi parlare di deposito temporaneo (in questi termini, da ultima, cfr Cass. Pen., n. 8848/2018).


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Redazione InSic

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