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Registro di carico e scarico dei rifiuti: tutto quello che devi sapere

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In questo articolo vediamo cos’è il Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti, chi lo compila e quali le sanzioni per i trasgressori.

Che cos’è il Registro di carico e scarico dei rifiuti

Il registro di carico/scarico è un vero e proprio registro di contabilità dei rifiuti e costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento; vi sono annotati i movimenti di carico e scarico dei rifiuti.

Il registro di carico/scarico prima del suo utilizzo deve essere vidimato alla Camera di Commercio dove ha sede l’unità locale del produttore dei rifiuti e conservato a cura del produttore dei rifiuti per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

  1. Cosa si intende per carico di rifiuti?

    Quando si parla di “carico” si intende quando un rifiuto viene prodotto

  2. Cosa si intende per scarico di rifiuti?

    Per “movimenti di scarico” si intende quando il rifiuto viene conferito ad un trasportatore e quindi quando esce dalla ditta di produzione.

  3. Che differenza c’è tra carico e scarico di rifiuti?

    I movimenti di carico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di effettiva collocazione di un rifiuto nel deposito temporaneo, mentre i movimenti di scarico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di prelievo dei rifiuti da parte del trasportatore.

Chi compila il registro di carico e scarico?

Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 13, art. 189, comma 3?e dell’art. 184, comma 3 lett. c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006:

  • le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00;


le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:

  • Lavorazioni industriali;
  • Lavorazioni artigianali;
  • Attività di recupero (allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) e smaltimento (allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) di rifiuti;


Attività da fanghi derivanti da:

  • Potabilizzazione;
  • Altri trattamenti delle acque reflue;
  • Abbattimento fumi;

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Gli intermediari ed i commercianti di rifiuti senza detenzione;
  • Le imprese egli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (art. 11, comma 7, D.Lgs. 152/2006);
  • Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti (art. 4, comma 6, D.Lgs. 182/2003).

Registro di carico e scarico: quali sanzioni?

Le modalità di gestione del registro di carico e scarico sono disciplinate dal DM 148/1998.
In caso di omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico il produttore è soggetto alle seguenti sanzioni:

  • chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00. La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
  • Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. La sanzione è ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.

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Iter di gestione del rifiuto. Compiti e responsabilità del produttore
Enrico Cappella
Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.09/2020

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