Regolamento Pneumatici: obblighi e costi di gestione PFU – DM 182/2019

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In Gazzetta ufficiale dell’8 aprile 2020 l’atteso Regolamento del Ministero dell’Ambiente in materia di pneumatici fuori uso.
Il Decreto 19 novembre 2019, n. 182 fissa tempi e modalità dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso ai sensi del Testo Unico Ambiente.
In vigore dal 23 aprile 2020, è un “Decreto End of Waste” che riferisce a 400 mila tonnellate medie su base annua di questo tipo di rifiuti, cui viene data una destinazione, trasformandoli in materia prima seconda.

Regolamento PFU: DM 182/2019: obblighi, campo di applicazione e destinatari

Il Decreto End of Waste Pneumatici (182/2019) disciplina i tempi e le modalità attuative dell’obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

A chi si applica il Decreto End of Waste Pneumatici?

Il decreto riguarda i produttori e gli importatori che immettono pneumatici nel mercato del ricambio
Sono esclusi:
a) gli pneumatici per bicicletta;
b) le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

Mercato del ricambio di Pneumatici: cosa dice il Regolamento Pneumatici – DM 182/2019?

Il Capo II del DM 19 novembre 2019, n. 182 si occupa in particolare, del mercato del ricambio, richiedendo ai produttori e agli importatori degli pneumatici di adempiere all’obbligo di effettuare la gestione degli PFU

  • in forma individuale (articolo 3)
  • o in forma associata (articolo 4)

utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale per la gestione degli PFU originati dal mercato del ricambio (regolato all’art. 6 che impone il suo obbligo di comunicazione al Ministero, entro il 31 ottobre di ogni anno attraverso uno specifico Modulo – vedi sotto le indicazioni per la definizione del Contributo).

Contributo ambientale PFU: chi è obbligato?

L’adempimento è in capo al rappresentante autorizzato, nel caso di produttore o importatore di pneumatici non avente sede legale in Italia, che risponde in solido con il primo dell’adempimento del predetto obbligo.
All’art. 4 si definisce la possibilità di adempiere in forma associata all’obbligo costituendo uno o più consorzi o società consortili che però devono essere conformi ai principi di cui all’articolo 237 del Testo unico Ambientale (necessaria comunicazione al Ministero dell’ambiente, mediante modulo di cui all’Allegato II del DM 18/2/2019) e devono adempierlo sull’intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all’Allegato V.

Come comunicare il contributo ambientale PFU?

In base all’articolo 5:

  • i produttori e importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere all’obbligo di gestione, in forma individuale, devono comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell’ambiente, mediante il modulo di cui all’Allegato II, da inserire nel registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici (regolamentato all’articolo 7).
  • i produttori o importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici almeno pari a 200 tonnellate annue sono tenuti ad adempiere all’obbligo di gestione degli PFU sull’intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all’Allegato V.
  • i produttori o importatori che immettano nel mercato del ricambio quantitativi di pneumatici inferiori a quelli sopra previsti, sono tenuti a dimostrare con idonea documentazione, che il sistema individuale di gestione é organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, che il sistema è effettivamente e autonomamente funzionante ed é in grado di conseguire gli obiettivi fissati dal decreto. Dovranno quindi allegare comunicazione di un progetto descrittivo idoneo a dimostrare ciò ed il programma deve contenere gli elementi di cui all’Allegato VI.

Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, dovranno dichiarare, mediante il modulo di cui all’Allegato VII da inserire nel Registro, le quantità degli PFU raccolte dai punti di generazione nell’anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell’Allegato V, nonché’ la relativa percentuale di realizzazione sull’obiettivo di raccolta.

Contributo ambientale per la gestione degli PFU: l’importo secondo il DM 182/2019

Il contributo ambientale (previsto nel testo unico ambiente all’art. 228 comma 2) deve assicurare la copertura dei costi della gestione degli PFU di cui all’Allegato VIII, Tabella 3, al netto di ricavi o corrispettivi, comunque denominati, percepiti nell’ambito della predetta gestione.

All’art.6 del DM 182/2019 aggiunge che va differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici, individuate nell’Allegato I.

Contribuito PFU: quando comunicarlo?

Entro il 31 ottobre di ogni anno i produttori e gli importatori di pneumatici, e/ò le loro forme associate di gestione, devono comunicare, mediante il modulo di cui all’Allegato VIII, da inserire nel Registro, il contributo ambientale al Ministero dell’ambiente che, se necessario, può richiedere integrazioni e chiarimenti.

In caso di rideterminazione del contributo, i produttori e gli importatori di pneumatici, o le loro forme associate, devono darne motivata comunicazione al Ministero almeno trenta giorni prima dell’applicazione.
Tale comunicazione deve essere contestuale all’inizio dell’attività e produttori/importatori applicano il contributo ambientale risultante dalla comunicazione predetta a partire dal medesimo anno solare di inizio attività, utilizzandolo per la gestione degli PFU nel medesimo anno solare. Ciò vale anche per produttori o importatori neo operanti (si veda il dettato del comma 3 dell’articolo 6).
Il contributo rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione dello pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura o in altra documentazione fiscale l’entità del contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso.

Sanzioni per produttori e importatore di pneumatici: Regolamento PFU DM 182/2019

Ai sensi dell’articolo 8,

  • i produttori e importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantità individuate all’articolo 3, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento.
  • i produttori e importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.
  • i produttori e importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, adempiono tardivamente agli obblighi di comunicazione viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per cento del contributo/ percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.
  • i produttori e importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che non provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il trasferimento del contributo ad una struttura associata, é applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.

PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita

L’articolo 9 del DM n.182/2019 richiede a produttori/importatori di raccogliere e gestire gli PFU provenienti da veicoli a fine vita dietro corrispettivo pagato dal fondo costituito presso l’Automobile Club Italia (ACI) per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitività economica.

A tal fine sussiste uno specifico comitato di gestione degli PFU istituito, presso l’Automobile Club d’Italia (regolamentato all’art. 11 del DM 11 aprile 2011, n. 82) le cui attività vengono ulteriormente dettagliate nell”articolo 9

  • al comma 3 (composizione di cinque membri)
  • comma 4 (attività di valutazione periodica delle attività di recupero, evidenziazione delle criticità),
  • comma 5 (decisione su gestione delle attività di ritiro e recupero degli PFU con i demolitori);
  • comma 6 (determinazione dell’entità del contributo per la copertura dei costi riscosso dal rivenditore del veicolo all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato nel fondo costituito presso l’Automobile Club Italia);
  • comma 7 (la comunicazione entro il 30 settembre degli oneri relativi alle componenti di costo per le attività di gestione, ai fini dell’aggiornamento del contributo per l’anno solare successivo);
  • comma 8 (i corrispettivi fatturati al fondo).

Si aggiunge poi al comma 9 dell’articolo 9 che gli obiettivi di recupero e riciclo degli PFU da veicoli a fine vita rimangono all’interno dei target di responsabilità della filiera: non vengono considerati nel computo delle quantità di cui all’articolo 3 ma sono conteggiati ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (il decreto che attua in Italia la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e i quantitativi di PFU provenienti dai veicoli a fine vita vanno inseriti nella comunicazione prevista da quel decreto al medesimo art.7 comma 2.

Infine, al comma 11 si specifica che il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione degli PFU e dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 6 e va commisurato alla tipologia degli pneumatici a cui si riferisce. I parametri tecnici per l’individuazione delle diverse tipologie di contributo sono quelli di cui all’Allegato IX.

Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell’Ambiente

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La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti
Sassone Stefano
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Edizione: ottobre 2021 (III ed.)

  • InSic suggerisce il seguente corso di formazione realizzato da Istituto Informa per i professionisti, consulenti ed operatori dell’ambiente.

Testo Unico Ambiente: corso di formazione sulla normativa ambientale aggiornata

Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
24 Crediti formativi (CFP) CNI
INFORMA- Roma

Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali

Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po

Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate

Redazione InSic

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