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RENTRI: come funziona e come iscriversi al Registro

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Continuiamo con l’analisi del Regolamento RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) introdotto con D.M. n.59/2023.

Abbiamo visto i contenuti del Decreto, la sua entrata in vigore e le caratteristiche del Registro di carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di identificazione dei rifiuti.  Vediamo ora come funziona in concreto il Registro: la struttura, il ruolo dell’Albo gestori, l’iscrizione al RENTRI, la trasmissione dei dati.

L’analisi completa del Regolamento RENTRI è disponibile su InSic.

Chi gestisce il funzionamento del RENTRI

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Il Registro elettronico dei rifiuti RENTRI è gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.

Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994. Tramite il RENTRI il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica mette a disposizione un servizio per i singoli operatori al fine di agevolare l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati.

Supporto al RENTRI: il ruolo di Albo Gestori e Camere di Commercio

Il RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali (art.11).

  • L’Albo fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla Direzione generale del Ministero in particolare per la gestione dei rapporti con l’utenza, le associazioni di categoria e le associazioni dei produttori, ma anche per il funzionamento della piattaforma telematica negli aspetti di tracciabilità e per la documentazione tecnica
  • Le sezioni regionali presso le camere di commercio gestiscono i rapporti con gli utenti del RENTRI, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, e l’organizzazione di adeguate attività di formazione ed informazione. Assicurano la gestione delle procedure applicative relative all’iscrizione e alla verifica dei pagamenti, integrate nella piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Come è articolato il RENTRI?

Il Registro prevede

  • una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione è inserita l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679; il RENTRI rende disponibile agli operatori, un servizio di consultazione delle informazioni sulle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari, presenti nella sezione Anagrafica
  • una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del Codice Ambiente e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione (previsti all’articolo 16).

Contributo annuale e diritto di segreteria

Le spese di funzionamento del RENTRI sono coperte da

  • un contributo annuale e
  • un contributo a titolo di diritto di segreteria (si veda il DL 135/2018 ed il suo allegato III che indica le variazioni dell’importo).

Il primo anno sono versati contestualmente al momento dell’iscrizione. In seguito, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.

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Iscrizione al RENTRI

L’articolo 12 regola l’iscrizione al Registro dei Rifiuti, l’articolo 13 indica le tempistiche di iscrizione ed il 21 le modalità di iscrizione. Per approfondire sull’argomento leggi il nostro approfondimento: “Iscrizione al RENTRI: date, scadenze per i soggetti obbligati

Chi è tenuto a iscriversi al RENTRI? In base all’articolo 12 sono tenuti a iscriversi:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi.

Quando iscriversi al RENTRI?

L’articolo 13 indica le tempistiche per i soggetti tenuti al RENTRI

  1. a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  2. a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  3. a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali si iscrivono al RENTRI quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1. In base al Decreto, il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Nel caso in cui un operatore avvii l’attività soggetta all’obbligo successivamente alle scadenze di cui all’articolo 13, comma 1, l’iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico (vedi art.12).

Prevista anche un’iscrizione volontaria al RENTRI per soggetti non obbligati o non ancora obbligati temporalmente ed una cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo al venir meno dei requisiti che determinano l’obbligo di iscrizione.

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Trasmissione dei dati al RENTRI

A seguito dell’iscrizione gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all’articolo 21.

Quando trasmettere i dati del registro di carico e scarico?

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione (se non ci sono, non è dovuta trasmissione)

Quando trasmettere i dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi?

Secondo l’articolo 13 del Regolamento, gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 5 del Codice Ambiente sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi con le modalità di cui all’articolo 7, comma 8 e secondo le procedure di cui all’articolo 21.

Come trasmettere i dati al RENTRI

All’articolo 21 del Regolamento si indica l’emanazione di uno o più decreti direttoriale del MASE (entro 180 giorni dall’entrata in vigore del RENTRI) sentito l’Albo gestori che dovrà indicare:

  • le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI
  • il suo funzionamento
  • il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
  • le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI,
  • l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l’altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l’individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;
  • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
  • le modalità di compilazione dei modelli di FIR e;
  • i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
  • i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;
  • le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all’articolo 20.

Sistemi di geolocalizzazione: chi deve tenerli?

i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI (salvo soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali) che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Avere tali tecnologie (a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore del RENTRI) è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del RENTRI.

Produttori di rifiuti e delega alle associazioni

In base all’articolo 18 i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi del Titolo III del Regolamento RENTRI delegando

  • le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale
  •  società di servizi di diretta emanazione delle stesse,
  • il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

I Produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema

I Delegati, invece dovranno

  • iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative ancora da definirsi;
  • trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal regolamento.

Dossier – Speciale RENTRI

InSic ha dedicato al nuovo Regolamento RENTRI i seguenti articoli di approfondimento:

Rifiuti: aggiornamento e formazione per gli operatori della tutela ambientale

La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti, EPC Editore, ottobre 2021 (III ed.), Sassone Stefano

La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti

Sassone Stefano
Libro
Edizione: ottobre 2021 (III ed.)
Pagine: 304
Formato: 150×210 mm
€ 19,95

Il volume si rivolge a enti e imprese chiamate a gestire i rifiuti, offrendo un panorama completo delle competenze, responsabilità, procedure, operazioni e altre prescrizioni che essi devono attuare sotto il profilo documentale, richiamando la normativa vigente e la documentazione di riferimento. 

Vademecum dell'ambiente, EPC Editore, maggio 2020 (IV ed.), Sassone Stefano

Vademecum dell’ambiente

Sassone Stefano
Libro
Edizione: maggio 2020 (IV ed.)
Pagine: 472
Formato: 150×210 mm

Guida pratica agli adempimenti, obblighi e autorizzazioni per le imprese. Aggiornato con le novità del “Circular Economy Package” ed il “Green New Deal” rilasciati dalla Comunità Europea

Corsi di formazione per l’esperto ambientale in gestione dei rifiuti

RIFIUTI

Istituto Informa organizza il corso per professionisti della tutela ambientale e dell’energia:
La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti
Le novità su RENTRI e il nuovo Formulario Trasporto Rifiuti (Vi.Vi.FIR)
8 Crediti Formativi (CFP) CNI
INFORMA- Roma

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

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